Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21526 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21526 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PADURARIU GEORGIAN BOBY nato il 26/04/1986 a TIMISOARA

avverso la sentenza del 28/09/2015 del TRIBUNALE di TREVISO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il TRIBUNALE di TREVISO, con sentenza in data 28/09/2015, applicava nei confronti di PADURARIU
GEORGIAN BOBY la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all’
art. 707 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento al computo della pena applicato a titolo di continuazione con i fatti
di cui alla sentenza GIP in data 8.10.2014
Il ricorso è inammissibile. Per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente
ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 – 06/02/2014, in motivazione), la
– non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra
legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così d *so il 16/05/2016

censura relativa alla determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito

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