Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21524 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21524 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMADIO GAETANO GIANLUCA nato il 01/04/1984 a CATANIA
avverso la sentenza del 26/11/2015 del GIP TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GIP del TRIBUNALE di CATANIA, con sentenza in data 26/11/2015, applicava nei confronti di
AMADIO GAETANO GIANLUCA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato
di cui ali’ art. 648 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla non concessione delle attenuanti generiche.
Rileva il Collegio che il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dalliart. 581, lett. c) in
relazione allèart. 591 c.p.p. e, dalle:altro, manifestamente infondato, in quanto la sentenza del
giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle
legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata
appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass.
Sez.I, Sent.n. 4688 /2007 Rv. 236622). In tema di patteggiamento, una volta che l’accordo tra le
parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito,
fuori dai casi di palese incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica
del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione,
ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l’accordo abbia
presupposto una modifica dell’imputazione originaria (Cass.Sez.VI, sentenza n. 32004/2003 Rv.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così de o il 16/05/2016
ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di