Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21524 del 08/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21524 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

su ricorso straordinario ex art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen.,
avverso la sentenza emessa dalla Sez. 1, n. 52977 del 26/10/2017 nei confronti
di Siraoui Hamid, Terranova Vincenzo, Vaccarisi Corrado;
visti gli atti, la comunicazione del Presidente della Sez. 1 di questa Corte, in data
30/10/2017, ed il provvedimento di sospensione emesso in pari data, ai sensi
dell’art. 625 bis, commi secondo e terzo, cod. proc. pen.;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Luigi Orsi, che ha concluso per la revoca della sentenza della Prima Sezione
penale di questa Corte, in riferimento alla fase rescindente, e per l’annullamento
con rinvio per la determinazione della pena perii Siraoui e per il Vaccarisi,
inammissibilità del ricorso del Terranova, in riferimento alla fase rescissoria;
udito per i ricorrenti il difensore di fiducia, Avv.to Giovanni Giuca, che ha
concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

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Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con nota in data 31/10/2017, il Presidente della Sez. 1 di questa Corte
comunicava che, per mero errore materiale, era stata adottata, in data
26/10/2017, la decisione relativa ai ricorsi proposti da Siraoui Hamed, Terranova
Vincenzo, Vaccarisi Corrado, nell’ambito del proc. pen. nr . 49613/2016, senza
che fosse stato dato avviso al difensore di fiducia dei ricorrenti, Avv.to Giovanni

2. In data 31/10/2017 questa Corte disponeva, ai sensi dell’art. 625 bis, commi
secondo e terzo, cod. proc. pen., la sospensione degli effetti della sentenza
emessa dalla Sez. 1 in data 26/10/2017.
3. In data 23/01/2018 sono stati depositati motivi nuovi dall’Avv.to Giovanni
Giuca, difensore degli imputati, rappresentando:
3.1. guanto al ricorrente Siraoui, violazione di norme processuali sancite a pena
di nullità ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in quanto all’udienza del
30/10/2015, come risulta dal verbale allegato, era stato comunicato il nuovo
domicilio da parte del prevenuto, che aveva indirizzato alla Corte territoriale una
missiva, e, ciò nonostante, il Siraoui non aveva mai ricevuto comunicazione
dell’estratto contumaciale della sentenza presso detto domicilio;
3.1.2.vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la
Corte territoriale, in accoglimento di specifico motivo di gravame, aveva
acquisito tre sentenze – una emessa nei confronti del coimputato Busà, le altre
due emesse nei confronti di altri soggetti imputati in un procedimento connesso al fine di dimostrare come, nei confronti del Busà, fosse stata riconosciuta la
circostanza attenuante dell’intervenuto risarcimento del danno,
ingiustificatamente negata al Siraoui;
3.2. quanto al Vaccarisi, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, ai
sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al trattamento
sanzionatorio dell’imputato che, benché assolto dal reato di corruzione, non ha
usufruito di un trattamento sanzionatorio che gli consentisse di beneficiare della
sospensione condizionale della pena, rilevandosi l’intervenuta prescrizione del
reato sub b); si riproducono le medesime argomentazioni spese per il Siraoui
circa l’acquisizione delle sentenze e circa l’omessa motivazione relativa al
mancato riconoscimento della circostanza attenuate del risarcimento del danno;
3.3. quanto al Terranova, si lamenta vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606,
lett. e), cod. proc. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio, riproducendosi
le medesime argomentazioni spese per il Siraoui circa l’acquisizione delle

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Giuca, dell’udienza celebratasi in data 26/10/2017.

sentenze e circa l’omessa motivazione relativa al mancato riconoscimento della
circostanza attenuate del risarcimento del danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va premesso che questo Collegio non ritiene di discostarsi dall’orientamento
espresso dalle Sez. U, sentenza n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221282,
secondo cui “In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, poiché l’art.

accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore,
l’esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo
straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle
peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali. Ne consegue che, pur
restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili
concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente
articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento
viziato e della successiva udienza, pubblica o in camera di consiglio, per la
celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione e può
ben avvenire con l’immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento
del ricorso, non rappresenta una semplice ‘correzione’ di quella precedente, ma
la sostituisce ‘in toto’. (Conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo,
non massimata).”
Tuttavia, come si evince anche dalla motivazione dell’indicato arresto delle
Sezioni Unite, e come evidenziato da successive pronunce delle sezioni semplici,
in considerazione del non chiaro tenore letterale della norma di cui all’art. 625
bis, comma quarto cod. proc. pen. – secondo cui la Corte di Cassazione, “se
accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore” -,
l’esito del procedimento camerale, conseguente alla proposizione del mezzo
straordinario di impugnazione, va individuato di volta in volta in relazione alle
peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali (Sez. 5, sentenza n.
685 del 21/10/2014, dep. 12/01/2015, Valente, Rv. 261550; Sez. 6, sentenza n.
20093 del 24/10/2002, dep. 05/05/2003, Laurendi, Rv. 225247).
Nel caso di specie, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata
dall’errore scaturente dalla omessa comunicazione ad uno dei difensori
dell’avviso relativo all’udienza celebrata innanzi alla Sez. 1 di questa Corte, la
procedura di correzione non può esaurirsi nell’udienza camerale conseguente alla
proposizione del mezzo straordinario, in quanto l’udienza camerale, fissata in
data odierna ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., è senza alcun dubbio idonea
per la caducazione del provvedimento viziato, non essendo, al contrario, idonea
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625-bis, comma 4, cod. proc. pen., dispone che la Corte di cassazione, se

per la celebrazione del rinnovato giudizio sui ricorsi per cassazione, da celebrarsi
in pubblica udienza, in conformità con la veste processuale adottata per la
celebrazione dell’udienza all’esito degli originari ricorsi per cassazione.
Ne discende che occorre, allo stato, procedere alla sola fase rescissoria,
relativamente alla quale la sentenza n. 52977 del 26/10/2017 va revocata nei
confronti di Siraoui Hamid e di Vaccarisi Corrado, dovendosi rilevare come l’unico
difensore di fiducia di entrambi i predetti ricorrenti, Avv.to Giovanni Giuca, non
aveva ricevuto alcuna comunicazione della data fissata per l’udienza innanzi alla
Sez. 1 di questa Corte, come si evince dalla comunicazione della Cancelleria di

stessa, in data 26/10/2017.
Va, conseguentemente, disposta la fissazione di udienza pubblica per la
trattazione dei relativi ricorsi del Siraoui e del Vaccarisi, in funzione della
successiva decisione da adottare.
Al contrario, il ricorrente Terranova Vincenzo risulta assistito da due difensori di
fiducia, l’Avv.to Giovanni Giuca, che non aveva ricevuto avviso per l’udienza, e
l’Avv.to Ignazio Galfo, presente all’udienza celebratasi in data 26/10/2017
innanzi alla Sez. 1 di questa Corte.
Ne discende che, non avendo il codifensore di Terranova Vincenzo, Avv.to
Ignazio Galfo, eccepito alcunché all’udienza del 26/10/2017, in merito all’omesso
avviso al codifensore, la nullità deve ritenersi sanata a tutti gli effetti.
Pacificamente, infatti, la nullità a regime intermedio, derivante dall’omesso
avviso dell’udienza a uno dei due difensori dell’imputato, è sanata dalla mancata
proposizione della relativa eccezione ad opera dell’altro difensore comparso, pur
quando l’imputato non sia presente (Sez. U, sentenza n. 39060 del 16/07/2009,
Aprea, Rv. 244187; Sez. 3, sentenza n. 38021 del 12/06/2013, Esposito
Loredana, Rv. 256930; Sez. 1, sentenza n. 19982 del 21/03/2013, Panella, Rv.
256182; Sez. 6, sentenza n. 17267 del 16/04/2010, Gabriele, Rv. 247086; Sez.
6, sentenza n. 38570 del 30/09/2008, Marchetti, Rv. 241646).
Deve affermarsi, pertanto, che la sentenza emessa dalla Sez. 1 di questa Corte,
in data 26/10/2017, nei confronti di Terranova Vincenzo, non sia affetta da alcun
vizio rilevabile con il rimedio straordinario di cui all’art. 625 bis, cod. proc. pen.,
con conseguente revoca del provvedimento di sospensione dell’efficacia della
sentenza citata, disposto in data 31/10/2017 ai sensi dell’art. 625 bis, commi
secondo e terzo, cod. proc, pen., in relazione al Terranova Vincenzo, nei cui
confronti la sentenza n. 52977 della Sez. 1, emessa in data 26/10/2017 è,
pertanto, definitiva.
La natura delle questioni tratte consente la redazione della motivazione in forma
semplificata.

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suddetta Sezione, in data 30/10/2017, successiva alla celebrazione dell’udienza

P.Q.M.
Dato atto dell’omessa notifica all’Avv.to Giovanni Giuca dell’avviso di udienza
dinanzi alla 1^ Sezione penale di questa Corte, revoca la sentenza n. 52977/17
nei confronti di Siraoui Hamid e di Vaccarisi Corrado, e dispone fissarsi udienza
pubblica per la trattazione dei relativi ricorsi. Revoca la sospensione degli effetti
della sentenza di cui sopra nei confronti di Terranova Vincenzo. Motivazione

Così deciso in Roma, il 08/02/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

semplificata.

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