Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21523 del 06/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21523 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NICOLAE ADI nato il 05/02/1986

avverso l’ordinanza del 16/10/2017 del TRIB. LIBERTA di L’AQUILA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCO SALZANO
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 06/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 ottobre 2017 il Tribunale del Riesame di L’Aquila ha rigettato, con
riferimento al delitto di cui al Capo I dell’imputazione, la richiesta di riesame proposta da
Nicolae Adi avverso l’ordinanza del 11 settembre 2017 con cui il G.I.P. presso il Tribunale di
Lanciano aveva applicato la misura degli arresti domiciliari in relazione al furto di 289 pannelli
fotovoltaici presso la Diesse Energia.

affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo contesta il ricorrente che vi siano elementi in grado di dimostrare
la sua presenza in loco il giorno del presunto furto, non emergendo ciò dalla posizione del suo
cellulare, tenuto conto che nell’informativa di P.G. veniva riportata solo la cella agganciata
dall’interlocutore chiamante.
Peraltro, la circostanza che un’utenza fosse intestata all’indagato non significa che lo
stesso fosse presente sul luogo del furto atteso che il ricorrente diede in prestito il proprio
telefono ad altro soggetto che non rese noto lo scopo del suo utilizzo.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione dell’art. 299 c.p.p., per mancanza di
proporzione tra il fatto contestato, e la misura applicata e dell’art. 275 comma II bis c.p.p..
Si lamenta che la misura degli arresti domiciliari è eccessiva rispetto all’unico reato
commesso per il quale, in caso di condanna, l’indagato beneficierà della sospensione
condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
specifico riferimento all’impugnazione dei

Va preliminarmente osservato che, con

provvedimenti adottati dal giudice del riesame, l’ordinamento non conferisce alla Corte di
Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate,
ivi compreso lo spessore degli indizi e le esigenze cautelari, trattandosi di apprezzamenti
rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione
della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame, potendosi valutare quindi solo la
presenza nel provvedimento impugnato di eventuali illogicità evidenti (Sez. 2, n. 56 del
07/12/2011, Siciliano, Rv. 251760).
Nel caso di specie, il ricorrente non si è fatto carico di indicare i passaggi motivazionali del
provvedimento impugnato che sarebbero eventualmente affetti da manifesta illogicità.
In realtà, il prevenuto, nel lamentare che non vi sarebbero a suo carico elementi idonei a
provare la sua compartecipazione al furto per cui è procedimento, anche in ragione della
2

2. Con atto depositato dal proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione l’imputato

mancata dimostrazione della sua presenza nel luogo del delitto, ha svolto censure di mero
fatto, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio
esaminato dai giudici di merito e ad accreditare una diversa ricostruzione del fatto, al solo
scopo di contestare (inammissibilmente) la gravità degli indizi a suo carico.
Peraltro, immune da vizi logici si appalesa comunque il percorso argomentativo dell’ordinanza
impugnata, nell’ambito del quale sono stati evidenziati i plurimi contatti telefonici nella notte
del furto tra il ricorrente ed altro indagato, parimenti sottoposto a misura cautelare, nonché la

coinvolgimento del Nicolae in relazione al suo forte interesse per il controllo subito
dall’automezzo su cui era stata caricata la refurtiva e la perdita della stessa.
Infine, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi di diritto elaborati da questa
Corte anche nella parte in cui ha evidenziato che “l’indagato si è limitato a negare
genericamente l’addebito, senza offrire giustificazione alternativa né della propria presenza nei
luoghi del reato, né del significato – eventualmente diverso – delle conversazioni captate sopra
richiamate”.
In proposito, è orientamento di questa Corte che al giudice non è precluso valutare la condotta
processuale dell’imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la
conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in
concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente
idonee a scagionarlo (Sez. 2″, n. 22651 del 21/04/2010 Rv. 247426).
2. Il secondo motivo, concernente l’adeguatezza della misura, è inammissibile per difetto di
specificità.
Il ricorrente non si è neppure confrontato con le precise argomentazioni della sentenza
impugnata, che ha messo in luce l’adeguatezza della misura in relazione alla speciale gravità
del reato, sintomatica di una speciale inclinazione a delinquere, ed all’esigenza di recidere i
legami dell’indagato con i connazionali dediti alla consumazione di reati contro il patrimonio,
tenuto conto che taluni di essi non sono ancora stati identificati.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende,
che si stima equo stabilire nella misura di 2.000,00 Euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 6 febbraio 2018

conversazione scambiata il giorno successivo tra gli stessi soggetti, sintomatica del

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