Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21522 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21522 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANSONE GENNARO nato il 17/05/1969 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 24/03/2015 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente FRANCO FIANDANESE;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 24/03/2015, dichiarava l’inammissibilità
dell’appello proposto da SANSONE GENNARO avverso la sentenza del Tribunale di Monza, in data
14/06/2010, che lo aveva condannato in relazione al reato di cui all’ art. 648 c.p.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, richiamando i motivi di appello e facendo riferimento ad
una aggravante che sarebbe stata dichiarata incostituzionale.
Le doglianze proposte sono inammissibili, in quanto non si confrontano in alcun modo con la
comma 3, c.p.p.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto in violazione dell’art. 583,

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