Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21522 del 13/12/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21522 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BALLATO ROBERTO nato il 26/05/1971 a PATERNO’

avverso l’ordinanza del 14/08/2017 del TRIB. LIBERTA di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Catania ha confermato la misura
cautelare della custodia in carcere emessa dal Gip nei confronti dell’indagato per i delitti di furto
di un’auto, delle targhe di una seconda auto e di una macchinetta mangia soldi, fatti compiuti a
Gennaio 2017.
1.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la difesa dell’indagato, che : col primo motivo, ha
lamentato ilmosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità. I Giudici dei
riesame avrebbero fatto riferimento all’interrogatorio reso dall’indagato, travisandone il

1.1 Col secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge per omessa motivazione, poiché il
Collegio non aveva preso In considerazione gli elementi offerti nella memoria difensiva,
riportandosi alle motivazione espresse dal PM in richiesta cautelare. In particolare erano state
trascurate le dichiarazioni dei coindagati Ballato Antonino, figlio del ricorrente, e Lo Presti, che
avevano escluso la sua partecipazione ai delitti.
1.2 Tramite ti terzo motivo ci si è doluti delta violazione dell’art 292 lett c) e 309/9 cpp, per la

mancanza di autonoma valutazione degli elementi indiziari, delle esigenze cautelari e degli
elementi forniti dalla difesa. Il Tribunale si sarebbe riportato alla motivazione resa dal Gip, che a
sua volta si era rifatto alla richiesta cautelare e non era stata esaminata la singola posizione del
ricorrente, parificata immotivatamente a quella degli altri due indagati.
1.3 Nel quarto motivo è stata censurata la motivazione per violazione dell’art 275/3bis cpp e
275 bis, poiché il Tribunale non aveva spiegato le ragioni per le quali era stata ritenuta inidonea
alla tutela delle esigenze cautelari la misura degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico.
All’odierna udienza il Pg, dr Lignola, ha concluso per il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
1.11 primo motivo di ricorso ha dedotto il travisamento della prova in relazione all’interrogatorio
di garanzia dell’Indagato, il cui contenuto sarebbe differente rispetto a quanto riportato nel testo
dell’ordinanza impugnata, avendone assunto il ricorrente la decisività ai fini della motivazione
circa la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza.
1.1La censura non coglie nel segno, poiché dal complessivo tessuto argomentativo in esame
emerge con chiarezza — diversamente da quanto sostenuto nell’impugnazione – che i Giudici del
riesame hanno considerato determinante la situazione di fatto descritta negli atti

redatti dalla

polizia giudiziaria, che aveva sorpreso l’indagato insieme ai figli ed a tale Lo Presti – coindagati
per gli stessi reati – mentre stavano caricando la macchina mangia soldi poco prima rubata, su
una hat Panda, a sua volta di provenienza furtiva. E’ stato, inoltre, evidenziato d dato che
all’interno dell’abitazione dei Ballato fossero stati reperiti attrezzi idonei allo scasso, ritenuto ber
plausibilmente significativo di gravità indiziaria anche nei confronti di Ballato Roberto.
1.2La versione difensiva, sintetizzata in ricorso, secondo la quale l’indagato aveva reso
dichiarazioni difformi, e cioè che egli in definitiva sarebbe sceso in strada a cose fatte,

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contenuto e traendone argomenti decisivi per la conferma del provvedimento restrittivo.

osservando la refurtiva già caricata sull’auto, senza aiutare nessuno a farlo, è smentita dal
contenuto delle annotazioni degli operanti, che sono state richiamate nel provvedimento per cui
e ricorso, e tanto e sufficiente a rendere giustificata la decisione; sul punto può aggiungersi per rispondere alle doglianze del ricorrente – che il giudizio di inverosimiglianza reso dal
Tribunale sulla dichiarazione dell’indagato appare completamente superfluo nell’economia del
giudizio sulla tenuta logica della motivazione, che da esso può prescindere.
2.Quanto ai secondo motivo, va osservato che dal testo dellOrdin-anza impugnata non si ricava
la risposta esplicita alla memoria difensiva presentata nella fase dell’udienza ma deve ritenersi

della Polizia giudiziaria, abbia implicitamente disatteso le argomentazioni della difesa, del resto
imperniate sul contenuto delle dichiarazioni dei coindagati. Invero, non emergono motivi, ne il
ricorrente li ha rappresentati,per i quali dubitare della veridicità del contenuto degli atti della
Polizia giudiziaria, che hanno il carattere di atti pubblici facenti fede fino a querela di falso, che
attestano il contrario di quanto affermato dai
coindagati.Sez. 5, Sentenza n. 8252 del 15/01/2010 Ud. {deo. 02/03/2010 }rv. 246157;sez.
, Sentenza n. 38085 del 05/07/2012 Ud(dep. 02/10/2012 )Rv. 253543;Sez. 5, Sentenza n. 50
082 del 29/09/2017 Ud. (dep. 02/11/2017) Rv. 271625.
3.Neppure il terzo motivo di ricorso è accoglibile, poiché il provvedimento di cui si discute,
dopo aver legittimamente richiamato la validità della motivazione per relationem e le
giustificazioni addotte dal Gip, in autonomia, sulla rilevanza delle acquisizioni e considerazioni
svolte dal PM ai fini dell’affermazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, ha, a sua volta,
sviluppato considerazioni proprie su entrambi i temi oggetto del giudizio.
3.1 Infatti, per i gravi indizi sono stati richiamati, in maniera sintetica ma adeguata, i risultati

dell’immediata investigazione che, tramite la già ricordata situazione di fatto descritta dal
personale di Polizia giudiziaria, avevano dato conto della gravità indiziaria nei confronti del
ricorrente, non solo per il furto della slot machine ma anche per quelli delle auto servite allo
scopo di recarsi sul luogo di consumazione del furto e per il riciclaggio delle targhe di una terza
auto, apposte

sulla Y10, originariamente rubata per perpetrare il furto ma in seguito

abbandonata in strada, in quanto rimasta senza carburante.
3.2 Tali fatti-reato sono stati plausibilmente ricondotti anche al ricorrente in considerazione
del breve contesto spazio-temporale in cui si erano verificati e del collegamento logicofunzionale con i furti della Panda e della macchina mangia-soldi, attribuiti con certezza a
Ballato Roberto.
3.3 Quanto alle esigenze cautelari, e salvo quanto si osserverà in ordine al quarto motivo di
ricorso, deve osservarsi che i, Tribunale ha dato chiaramente conto delle ragioni per

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aveva giudicate sussistenti, tramite il riferimento autonomo ai precedenti penali dell’indagato,
anche per reati di maggior gravità, ed alla pluralità di condotte criminose realizzate
nell’occasione.

2

che il Collego del riesame, nel riportare la già ricordata situazione di fatto ricavata dagli atti

3.4 La motivazione è, così, in armonia con il solido orientamento di questa Corte per il quale, la
previsione di “autonoma valutazione” delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza,
introdotta all’art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprite 2015, n. 47,
dà facoltà al Giudice di richiamare in tutto o in parte altri atti del procedimento, imponendogli
di esplicitare i criteri adottati a fondamento della decisone ma non implica la necessità di una
riscrittura “originale” degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della emissione della misura.
Sez. 6, Sentenza n. 13864 del 16/03/2017 Ce. (d-ep. 21/03/2017 ) Rv. 269648.
4.11 quarto motivo, inerente la mancata spiegazione delle ragioni per cui era stata ritenuta

elettronico, è fondato.
4.1 Deve in proposito ricordarsi cne, a seguito dell’intervento delle SU Lo-visi, si è consolidato
l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il Giudice ha sempre
l’obbligo di motivare sulla ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari con uso dei dispositivi
elettronici – del resto chiaramente sancito dalla lettera dell’art 275/ 3 bis cpp – a meno che
non si trovi in presenza di una delle ipotesi norrnativamente previste di adeguatezza assoluta
della custodia cautelare in carcere.
Sez. U, Sentenza n. 20769 del 28/04/2016 Cc. (dep. 19/05/2016) Rv. 266651. Il giudizio
prognostico sulla inidoneità del dispositivo elettronico deve essere ancorato ad elementi
specifici inerenti al fatto, alte motivazioni di esso ed alla personalità dell’indagato, e deve
vertere sulla previsione che l’indagato si sottrarrà all’osservanza dell’obbligo di non allontanarsi
dal domicilio.Sez. 6, Sentenza n. 53026 del 06/11/2017 Cc. (dep. 21/11/2017) Rv. 271686.
4.2 Nella fattispecie concreta la motivazione dei Giudici cautelari catanesi si è posta al di fuori
di tale sistema di principi, avendo tatto semplicemente uno scarno riferimento alla evidente
inclinazione a delínquere del ricorrente, che renderebbe certo il persistere nella perpetrazione
di reati da parte sua, ed avendo, per di più, condito la motivazione sul punto con la
considerazione, manifestamente illogica, secondo la quale una parte dei reati sarebbe stata
consumata presso ta sua abitazione.
4.3 In proposito va osservato che la prospettata evidente inclinazione a delinquere dell’indagato
per nulla spiega l’applicazione della massima misura custodiale, in quanto la forte probabilità di
reiterazione del reato, valutata in relazione alla personalità dell’indagato, è, in definitiva e un
presupposto di ogni provvedimento cautelare. Inoltre l’accenno ai delitti già realizzati presso
l’abitazione risulta del tutto incongruo, alla luce del contenuto del provvedimento impugnato, in
quanto in tal modo si è dimenticato che nessun intrinseco collegamento risulta nel caso concreto
tra la perpetrazione dei reati e la dimora dell’indagato, ravvisandosi nel caso solo una relazione
di occasionalità, non significativa al fine del giudizio di adeguatezza

o meno degli arresti

domiciliari a contenere le esigenze cautelari.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’ordinanza deve essere annullata limitatamente alla
valutazione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Catania, sezione riesame.
3

inidonea alla tutela delle esigenze cautelari la misura degli arresti domiciliari con dispositivo

PQM
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’adeguatezza della custodia cautelare in carcere
con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania \ sezione riesame. Dispone la trasmissione
integrale degli atti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’alt 94/iter disp. Att.
cpp,

Deciso il 13 Dicembre 2017

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