Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21520 del 13/12/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21520 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NEAVE ANDREW DAVID nato il 14/10/1967

avverso la sentenza del 22/07/2016 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
Udito l’avvocato MANDUCHI CARLA del foro di ROMA insiste per l’accoglimento
del ricorso.
Udito l’avvocato SCIARRILLO ANDREA del foro di ROMA chiede accogliersi i
motivi di ricorso.

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO
LI1 difensore del condannato Neave Andrew ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ex
art. 625 bis cpp, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione Prima Sezione Penale in
data 22 Luglio 2016, depositata il 22 Dicembre 2016, che aveva rigettato il ricorso avverso il
precedente provvedimento del Gip emesso in fase di esecuzione, con il quale era stata respinta
la richiesta di applicazione dell’indulto.
1.1 li ricorrente – premesso che il rimedio straordinario ex art 625 bis cpp sarebbe applicabile
anche alla procedura in esame a seguito della pronunzia delle SU 13199/2017 Nunziata – con un

anni tre mesi undici di reclusione ed C 12mila di multa per più episodi di riciclaggio
internazionale uniti dal vincolo della continuazione, compiuti prima e dopo l’entrata in vigore
della legge sull’indulto; il Giudice dell’esecuzione aveva negato l’applicazione del beneficio sul
rilievo che neppure le condotte realizzate prima del 2 Maggio 2006 potevano essere comprese
nelle previsioni dell’indulto in quanto, a causa dei reati compiuti dopo tale data ed in particolare
del fatto-reato del 30 Novembre 2006, valutabile come la più grave delle violazioni in
continuazione, e sanzionato con la pena base di quattro anni di reclusione e 18 mila C di multa,
vi sarebbero state le condizioni per revocarlo.
1.2 Nel precedente ricorso, col secondo motivo, la difesa aveva evidenziato che l’affermazione
del Gip circa la maggior gravità degli episodi in parola era frutto di un marchiano errore, poiché
tali operazioni sussunte sotto le fattispecie di reati tributari, non erano state contestate
all’attuale ricorrente ma ad altri imputati.
2. Con l’attuale doglianza il ricorrente ha dedotto che la Prima Sezione di questa Corte sarebbe
incorsa in un errore di tatto, consistito in vizio di percezione delle risultanze processuali, poiché
aveva ritenuto che i più gravi reati del 28 e 30 Novembre 2006 fossero stati compiuti dal
condannato in concorso con altri soggetti, mentre dal ricorso e dagli allegati questa conclusione
era da escludere.
2.1 Infatti, la sentenza oggi impugnata aveva puntualizzato che le operazioni considerate come
violazioni di legge più gravi erano espressione di reati commessi in concorso da Neave e da altri,
essendo, pertanto, irrilevante ai fini di interesse, l’individuazione dei soggetti che materialmente
le avevano realizzate.
2.2 Il ricorrente, nei ribadire che la decisione del Giudice dell’esecuzione era stata dovuta ad un
grave errore, ha precisato che anche questa Corte, a sua volta, era incorsa nella stessa svista,
come sarebbe desumibile dagli allegati ai ricorsi, dai quali risulterebbe che le operazioni
addebitate agli altri imputati, presunti concorrenti di Neave, costituivano i delitti presupposto di
quello di riciclaggio ascritto al ricorrente e, pertanto, per definizione normativa costui non vi
poteva concorrere con gli altri.
In data 12.9.2017 la difesa ha depositato la sentenza della Prima Sezione di questa Corte – di
Febbraio 2017 – che ha accolto il ricorso del coimputato di Neave, tale 0 1 Connor, per il
medesimo reato avverso analogo provvedimento di rigetto dell’applicazione delrinduito dei

solo articolato motivo ha chiarito che gli era stata applicata, ai sensi dell’ad 444 cpp, la pena di

Giudice dell’esecuzione e fondato sul medesimo argomento dell’errore di travisamento del fatto
compiuto da quel Giudice.
All’odierna udienza il Pg, dr Lignola, ha concluso per rinammissibilita e l’avvocato difensore del

ricorrente ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1.1 ricorrente ha implicitamente posto la questione, che assume carattere preliminare, della
possibilità di esperire il rimedio ex art 625 bis cpp, per errore travisante del fatto, avverso la

relativa al provvedimento reso in fase esecutiva di rigetto dell’istanza di applicazione
dell’indulto.
1.1In proposito è stata solo richiamata la sentenza SU Nunziata, che, secondo la difesa í sarebbe
applicabile anche alla procedura in esame, ma che ha avuto ad oggetto il diverso caso di un
provvedimento di rigetto dell’istanza di revisione ex art 630 cpp, confermato dalla decisione
della Cassazione, fondata su un dedotto errore di fatto ed impugnata con ricorso straordinario.
2. Deve evidenziarsi che la sentenza SU Nunziata si è inserita in una linea di tendenza presente
nella più recente giurisprudenza di legittimità, che ha contribuito alla maturazione dell’idea di
erosione del principio di intangibilità del giudicato, a fronte di una decisione divenuta iniqua, ad
esempio per declaratorta di incostituzionalità di norme diverse da quelle incriminatrici o per
illegalità della pena. In tal senso sono state citate le sentenze delle SU 18821 24.10.13
Ercolano,Su 22.11.2014 Gatto, SU 37107/2015 Marcon, che hanno stabilito il potere del Giudice
dell’esecuzione di intervenire sulla pena ormai definitiva ma diventata illegale.
2.1Nello stesso solco dell’allargamento dei confini del ricorso straordinario la sentenza SU 28719

del 2012 Rv 252695, Marani, aveva riconosciuto la legittimazione a proporre ricorso
straordinario anche al condannato in via definitiva al risarcimento del danno. In senso coerente
Sez. 5, Sentenza n. 46707 del 03/10/2016 Cc. (dep. 08/11/2016) Rv. 269939.
Tali decisioni – secondo la sentenza Nunziata – hanno contribuito alla cosiddetta crisi del
giudicato ed hanno giustificato – allo scopo di eliminare errori giudiziari incidenti sui principali
valori di verità, giustizia sostanziale ed equità (SU Pisano 624/2001) – il

tendenziale

allargamento degli spazi riconosciuti al ricorso straordinario per errore di fatto.
2.2Anche le sentenze della Sezione 6, 45807/2008, Drassich e della Sezione 5 16507/2010,
Scoppola, hanno individuato nel ricorso straordinario l’istituto che consentiva di rimuovere il

giudicato interno a fronte della dichiarazione di iniquità formulata dal Giudice convenzionale dei
diritti dell’uomo, pur non vertendosi, in quei casi, in ipotesi di rimozione di errori di fatto.
2.3 In queste due ultime pronunzie è stato posto in luce che il il ricorso ex art 625 bis non
incorre in un divieto di applicazione analogica, in quanto non si tratta di norma incriminante ma,

anzi, di disposizione che conduce ad effetti in bonam partem, né si tratta di norma eccezionale
rispetto al sistema processuale.

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L.

I-

L

2

decisione della Prima Sezione penale citata, che aveva respinto la precedente impugnazione

3.La decisione Nunziata ha, quindi, preso atto di un chiaro orientamento teso ad allargare i
confini del ricorso straordinario ed ha osservato come né la lettera della norma sul ricorso
straordinario, né la giurisprudenza in proposito formatasi autorizzino a ritenere che il nesso
funzionale, che deve pur sempre essere riscontrato tra la decisione della Cassazione ed il
giudicato i debba essere diretto ed immediato. Ciò che rileva è che la decisione della Cassazione
contribuisca alla stabilizzazione del giudicato,

cioè che si tratti di un provvedimento che,

collocandosi nel perimetro dell’accertamento della responsabilita penale dell’interessato, riaffermi
l’ambito del giudicato stesso.

la procedura con un provvedimento di rigetto o di inammissibilità, completa il giudicato di
condanna, cioè partecipa al suo consolidamento

e si caratterizza come strumento generale,

ancorchè straordinario, di una decisione irrevocabile erronea; la relativa decisione della
cassazione che lo definisce si pone in una condizione simile a quelle conclusive del giudizio di
cognizione, per le quali il ricorso ex art 625 bis cpp è ammesso.
4.1Pertanto, negare il rimedio straordinario equivale a non assicurare l’effettività del giudizio di
legittimità, che era stato l’obbiettivo indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza
395/2000, i cui principi avevano indotto il legislatore ad introdurre nel sistema processuale l’art
625 bis cpp.
4.2 In base alle predette argomentazioni – oltre che alla altre più ampiamente in essa contenute
– la sentenza Nunziata ha ritenuto ammissibile la richiesta del condannato ex art 625 bis cpp
per correggere l’errore di fatto contenuto nella decisione della Cassazione reiettiva del ricorso
avverso la pronunzia di appello, a sua volta di rigetto sull’istanza di revisione.
5. Deve, peraltro,puntualizzarsi che la medesima sentenza Nuriziata ha esplicitamente affrontato
il tema dei limiti di applicabilità del ricorso straordinario. In proposito si è affermato che non ne
è possibile un’applicazione indiscriminata, ma che esso deve rimanere limitato ai casi in cui la
pronunzia della Corte di Cassazione contribuisca alla stabilizzazione del giudicato, cioè che si
tratti di un provvedimento che, collocandosi nel perimetro dell’accertamento della responsabilita
penale dell’interessato, riaffermi l’ambito del giudicato stesso.
5.1 Quindi sono stati esclusi dal ricorso straordinario i provvedimenti resi prima che si sia
formato il giudicato, come le decisioni in materia di misure di prevenzione, quelle in materia di
remissione del processo, le decisioni processuali in tema di estradizione. Ed alio stesso modo è
stato escluso che il ricorso straordinario possa riferirsi a sentenze della Corte, che comunque si
riferiscano ad un condannato, intendendo tale vocabolo in antitesi a quello di imputato; criterio
che è stato esplicitato attraverso esempi di casi che possono avere come presupposto il
giudicato ma non incidono in alcun modo sull’accertamento delta responsabilità : decisioni in
materia di indennizzo per ingiusta detenzione o per riabilitazione.
6. Per i provvedimenti emessi in fase di esecuzione la questione è stata definita più complessa.
E’ stato, infatti, sottolineato che, come nel caso della revisione, anche in fase di esecuzione la
decisione della Cassazione può intervenire a stabilizzare il giudicato, sicché, sotto questo pfonloi
c

.

3
C

il:
\…

4.La sentenza Nunziata, ha, quindi, osservato che nel caso in cui il giudizio di revisione definisce

non vi sarebbe ragione per impedire l’applicabilità dell’istituto del 625 bis cpp almeno nei casi in
cui la decisione della Corte di Cassazione è in grado di determinare l’irrimediabilità del
pregiudizio derivante dall’errore di fatto.
6.1 Sono state portate ad esempio le procedure esecutive ex art 670, 671, 673 cpp, chiarendosi
che nelle ultime due, dedicate rispettivamente alla applicazione della disciplina del reato
continuato e del concorso formale ed alla revoca della sentenza per abolizione del reato, la
pronunzia di legittimità intervene direttamente sui giudicato manipolandolo, mentre nei primo è
in discussione lo stesso perfezionamento del giudicato ed in quest’ultima ipotesi il rimedio

stato privato. In questi casi è difficile negare che vi sia un nesso funzionale tra la decisione della
Cassazione ed il giudicato e, dunque, è stato ritenuto ammissibile il ricorso straordinario in caso
di errore di fatto.
6.2 La sentenza Nunziata non ha preso in considerazione la possibilità di esperire il rimedio
straordinario nell’ambito della procedura di applicazione dell’indulto ex art 672 cpp, come nella
fattispecie in esame.
6.3 Tuttavia tale possibilità, allo stato della riflessione giurisprudenziale di questa Corte, sembra
doversi escludere, per la fondamentale ragione che l’indulto è causa di estinzione della pena e
che le possibili questioni relative alla sua applicazione non riguardano, quindi, il perimetro
dell’accertamento della responsabilità penale dell’interessato ma, al contrario, sono fondate
sull’indiscutibile ed indiscusso presupposto della sua affermazione, avendo ad oggetto soltanto
il titolo – inteso come nomen iuris della fattispecie incriminante – ed il tempo del commesso
reato, per la verifica della loro inclusione nel provvedimento di clemenza.
6•4 A tale conclusione non può dirsi estranea la considerazione che la sentenza Nuriziata – che
pure si è significativamente inserita nell’orientamento che ha inteso allargare l’ambito di
operatività dell’istituto del ricorso straordinario – e che ha ipotizzato l’applicabilità anche
all’ambito delle procedure rese in fase esecutiva, non ha in tal senso neppure accennato alla
procedura ex art 672 cpp di applicazione di indulto.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in
quanto presentato fuori dai casi consentiti ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende..
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 13.12.2017

all’errore di fatto tende a recuperare il diritto al processo, di cui il condannato potrebbe essere

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