Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2152 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2152 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Pizzuti Giancarlo, nato a Roma il 25.7.49
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 24.3.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di anni 4 di
reclusione e 18.000 C di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U. 309/90.
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia escluso la recidiva.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
L’accordo sulla pena “esonera il giudice dall’obbligo di motivazione sui punti non
controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. in proc. Scafidi, Rv. 232844). Il giudice, infatti,
come era suo preciso compito, non ha fatto altro che verificare la giustezza dell’accordo
sottopostogli dalle parti ed applicare la relativa pena da essi concordata (e che non prevedeva
la esclusione della recidiva).
Questa Corte (sez. VI 10.4.03, Valetta, Rv. 228405; conf. Rv. 232844 e 233369), del resto, in tema di
patteggiamento, ha già affermato che “una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato
dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di palese
Data Udienza: 16/11/2012
incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di
ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, ricorrendo
in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l’accordo abbia
presupposto una modifica dell’imputazione originaria”.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012
Il Pre idente
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.