Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21518 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21518 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
nei confronti di:
ZENO STEFANO
BIRRA ANNAMARIA nato il 25/09/1968 a ERCOLANO
BAGNATI EMANUELE nato il 22/12/1984 a TORRE DEL GRECO

avverso la sentenza del 11/05/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DIOTALLEVI GIOVANNI;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 11/05/2015, riformando la sentenza
pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 22/05/2009, nei confronti di Bagnati Emanuele,
Zeno Stefano e Birra Annamaria ha assolto tutti gli imputati dal reato di cui all’art. 12 quinquies e
dal reato di cui all’art. 648 ter c.p.
Propone ricorso per cassazione il PG, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di
motivazione con riferimento alla sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d’appello nei
confronti dei tre imputati .
Il motivo oltre ad essere generico, non è consentito.
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il
proprio sindacato.
Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di
cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le
più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti
tendono, appunto, nella loro genericità, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti
mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con
motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso 1 05/2016

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della

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