Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21518 del 08/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21518 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DEMETRIO BRUNO nato il 25/08/1989 a RIVOLI

avverso la sentenza del 24/04/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
SI DA’ PER FATTA LA RELAZIONE
LA DIFESA INSISTE PER L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO

Data Udienza: 08/02/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Luigi Orsi, ha concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell’imputato, avv. Almondo Mario , ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 24 aprile 2017, la Corte di Appello di Genova, a seguito di

dal Tribunale di Genova in data 7 gennaio 2014- con cui Demetrio Bruno era stato condannato
alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300, 00 di multa, per reati di furto
aggravato commessi in provincia di Genova -escludeva le attenuanti generiche, in precedenza
concesse, e l’aggravante, di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., oltre a revocare la sospensione
condizionale della pena, già concessa dal primo giudice.
2. Demetrio Bruno, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso
tale sentenza, allegando un’erronea applicazione della legge penale e una carenza di
motivazione, in riferimento all’affermazione di responsabilità penale in capo all’imputato. I
giudici del secondo grado si sarebbero limitati a richiamare il contenuto della sentenza di primo
grado, senza fornire alcuna motivazione, in merito alle doglianze espresse dalla difesa
dell’imputato nell’atto d’appello. Conseguentemente non si comprenderebbe il percorso logicogiuridico seguito dal giudice nel riaffermare la responsabilità penale del prevenuto, tanto più
valutate le dichiarazioni testimoniali, escludenti un riconoscimento dell’imputato, in relazione ai
reati, contestati sub c) e d). Quanto poi alla determinazione della pena, il tribunale non
avrebbe tenuto conto dell’esclusione dell’aggravante, di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., il che
sembrerebbe immotivato e contraddittorio, attesa la pena edittale inalterata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Dal provvedimento impugnato si evince agevolmente il percorso logico- giuridico, sotteso
all’accertamento della responsabilità penale dell’imputato, sulla scorta dell’individuazione, ad
opera di una delle parti lese dei reati di furto aggravato, dell’autovettura, utilizzata per
commettere il furto, di proprietà dell’odierno ricorrente e del rinvenimento di oggetti, buttati
dal finestrino di detto veicolo in corsa, tra cui i documenti di pertinenza di un’altra persona
offesa, derubata del proprio borsellino, custodito a bordo del suo automezzo, nella stessa
giornata. Da controlli di polizia, eseguiti nei giorni precedenti, era emerso che l’autovettura in
questione era costantemente in uso al proprietario- così si legge nella sentenza impugnata -e
che dall’utenza telefonica, utilizzata dal Demetrio, era stata agganciata una cella telefonica in

appello dell’imputato e, in via incidentale, del P.G., in parziale riforma della sentenza emessa

provincia di Alessandria, a più di un’ora di distanza rispetto alla commissione dei due illeciti.
Identiche modalità erano poi state rilevate per gli altri due reati di furto aggravato.
Poste tali premesse, si deve ritenere che la motivazione soddisfi i requisiti di completezza e di
idoneità per il riconoscimento della responsabilità penale del prevenuto.
Quanto poi al trattamento sanzionatorio, è sufficiente rilevare che l’identità della pena finale,
rispetto alla pena inflitta dal primo giudice, è congruamente motivata dal giudice dell’appello,
sul presupposto della coincidenza della pena base con il minimo edittale e di un aumento, per

della gravità dei reati.
2. Alla luce delle considerazioni esposte, si deve, pertanto, dichiarare l’inammissibilità del
ricorso, ponendosi, a carico del ricorrente, le spese del procedimento e una somma, che si
reputa equo determinare in C 2.000,00, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di C 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8/02/2018

la continuazione, fissato in mesi quattro di reclusione, ritenuto contenuto in considerazione

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