Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21512 del 08/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21512 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
HATTAM MOHAMED nato il 26/04/1986
YOUSS MOHAMED nato il 10/10/1977

avverso la sentenza del 10/11/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI
che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi.
Nessuno è comparso per i ricorrenti.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Caltanissetta ha, con la sentenza impugnata, confermato
quella emessa dal locale Tribunale, che aveva condannato Hattam Mohamed per
lo scippo di uno zaino, strappato a Galiano Carla dopo che questa era caduta
accidentalmente dalla moto su cui era appena salita (art. 624/bis, comma 2,
cod. pen.) e per resistenza a pubblico ufficiale, per aver colpito e minacciato
l’assistente Bonsignore, che cercava di fermarlo (art. 337 cod. pen.). Ha inoltre
condannato Youss Mohamed per resistenza a pubblico ufficiale, per aver colpito
con un calcio l’assistente Sanfilippo Salvatore, che gli aveva intimato l’alt in
funzione della sua identificazione.

1

Data Udienza: 08/02/2018

2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi
gli imputati, a mezzo del difensore.
2.1. Hattam Mohamed si duole, innanzitutto, del fatto che la Corte d’appello
abbia omesso di fornire risposta alle doglianze espresse col gravame e che
avevano riguardato: a) la qualificazione del fatto, da ricondurre, secondo il
ricorrente, alla fattispecie del furto semplice, atteso che non aveva esercitato
nessuna forma di violenza, per essersi appropriato dello zaino di Galiano Carla
dopo che questa era caduta dal motorino; b) ancora, la qualificazione del fatto,

stato impossessamento dello zaino, ma solo sottrazione dello stesso; c) la
quantificazione della pena, immotivatamente attestata sui massimi edittali.
Con altro motivo reitera, sotto la veste di violazione di legge, le censure
espresse col primo motivo. Deduce che non era stata superata la soglia del
tentativo punibile, dal momento che l’azione si era svolta sotto la diretta e
costante osservazione della persona offesa e di Balbo Giuseppe, il quale aveva
inseguito il ladro e ne aveva procurato l’arresto, e ribadisce che nessuna violenza
fu esercitata sulla donna, al fine di sottrarle lo zaino, talché la condotta a lui
riferibile andava inquadrata nella fattispecie dell’art. 624 cod. pen., non punibile
per mancanza di querela.
Con un terzo motivo si duole del trattamento sanzionatorio, attestato a
livelli prossimi al massimo edittale senza adeguata giustificazione e senza tener
conto degli elementi favorevoli all’imputato, rappresentati dalla sua
incensuratezza, dall’assenza di premeditazione, dal fatto che ha agito in stato
confusionale (per via del consumo di bevande alcoliche) e dal buon
comportamento processuale.
2.2. Youss Mohamed lamenta anch’egli che non siano state prese in
considerazione – per valutarle – le censure espresse col gravame, attinenti al
trattamento sanzionatorio, e, comunque, che la severità mostrata dai giudici non
sia stata sorretta da una congrua e pertinente motivazione, tenuto conto del
fatto che la pena si è attestata verso il massimo edittale nonostante i suoi
“risibili” precedenti penali, nonostante abbia agito senza premeditazione (non
aveva commesso alcun reato di cui preoccuparsi) ed era, anch’egli, in stato
confusionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le doglianze di Hattam Mohamed, incentrate col primo motivo sul vizio di
motivazione e col secondo sulla violazione di legge, attengono tutte al profilo
della qualificazione giuridica della fattispecie e vanno, per questo, esaminate
unitariamente. Sono tutte irrimediabilmente infondate, in quanto:

2

dovendo ricondursi la fattispecie concreta al furto tentato, atteso che non vi era

a)

la riconduzione, da parte del ricorrente, dell’attività delittuosa al furto

semplice è frutto di una soggettiva lettura delle risultanze processuali e, per
questo, improponibile in sede di legittimità. La sentenza di primo grado – a cui
quella d’appello ha fatto rimando per la ricostruzione dell’occorso – ha
evidenziato con chiarezza che lo zaino fu strappato di dosso alla Galiano, dopo
che questa era caduta dal motorino (chiare, in questo senso, le dichiarazioni
della donna); né il ricorrente rimanda a diverse e apprezzabili risultanze
probatorie deponenti in senso contrario, per cui la riproposizione della linea

non ammettono la rivalutazione delle prove da parte della Cassazione e
respingono, per mancanza di specificità, le censure che non si confrontano con
gli argomenti del giudice impugnato;
b) il furto è consumato ogni qual volta l’agente consegue, anche se per
brevissimo tempo, la disponibilità autonoma del bene sottratto alla vittima.
Diverse conclusioni non possono trarsi dalla pronuncia delle Sezioni Unite,
richiamata dal ricorrente, la quale ha affermato – in una ipotesi di furto in
supermercato – che la consumazione è esclusa dalla “concomitante vigilanza,
attuale e immanente, della persona offesa e dall’intervento esercitato in
continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora
non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo”, in quanto
l’impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postula il
conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come “piena, autonoma
ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell’agente”. Nella specie, infatti,
Hattam aveva conseguito proprio quella signoria sul bene – che è assunta, dalla
Suprema Corte, a criterio distintivo tra consumazione e tentativo -, poi persa per
effetto dell’intervento di Balbo Giuseppe e della polizia giudiziaria, a nulla
rilevando che intercorse breve tempo (ma nemmeno brevissimo) tra
l’impossessamento e il recupero del bene, né il fatto che il ladro non fu mai perso
di vista dall’inseguitore, sia perché l’osservazione del ladro non era avvenutg.ad
opera della persona offesa (né di un suo incaricato), sia perché l’intervento della
Polizia e del privato di buona volontà non avevano impedito ad Hattam di far sua
lo zaino della vittima, portandolo, anche se per breve tempo, nella sua sfera di
dominio;
c)

la concreta modulazione della pena appartiene al novero dei poteri

discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio si sottrae al sindacato in sede di
legittimità ove sorretto da idonea motivazione; nel caso specifico, la motivazione
addotta, fondata sulla gravità della condotta – posta in essere nei confronti di
una donna già in grave difficoltà e nei confronti dei poliziotti intervenuti (uno dei
quali fu ferito e tutti furono pesantemente minacciati) -vale a giustificare la
modulazione del trattamento sanzionatorio, in misura senz’altro elevata, ma

3

difensiva in sede di legittimità urta con i principi del giudizio di cassazione, che

rientrante nei limiti edittali e fondato sull’apprezzamento di circostante idonee a
caratterizzare in maniera marcatamente negativa la personalità del prevenuto.
Tale valutazione non si colora di illegittimità per il fatto che sono state , disattese
le allegazioni difensive, dacché, come è stato sempre spiegato, la
determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione
complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge,
sicché l’obbligo della motivazione da parte del Giudice dell’impugnazione deve
ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i

massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra,
infatti, che egli ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli
aspetti indicati nell’articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati
con i motivi d’appello. Né, d’altra parte, il ricorrente segnala decisivi elementi a
suo favore, salvo appellarsi, in maniera incongruente, al suo stato di
incensuratezza e alla “estemporaneità” della condotta, che non rappresentano
elementi di per sé idonei a invalidare il ragionamento spiegato dai giudici di
merito, fondato sull’apprezzamento degli altri elementi sopra rammentati, i quali
hanno certamente una significazione più diretta ed immediata di quelli ipotizzati
dal difensore di Mohamed Hattam.

2. Per le stesse ragioni non può essere accolto il ricorso di Youss Mohamed,
imputato del solo reato di resistenza a pubblico ufficiale. Per lui è stato messo in
evidenza che si scagliò, senza apparente motivo, contro l’agente Sanfilippo
colpendolo con un calcio alla gamba e cercando di sottrargli la pistola, senza
desistere dall’azione aggressiva anche mentre l’agente si trovava a terra.
Correttamente è stata valorizzata, pertanto, la gravità della condotta, che
avrebbe potuto portare a conseguenze nefaste, ove l’imputato fosse riuscito
nell’intento di impossessarsi dell’arma; e altrettanto correttamente è stato
valorizzato il precedente specifico da cui Youss Mohamed è gravato, che rimanda
ad un’attitudine dell’imputato a risolvere con la violenza le situazioni critiche in
cui si trova coinvolto. Anche in questo caso, quindi, la motivazione del Tribunale
– a cui quella d’appello ha fatto rimando – si lascia apprezzare per completezza e
congruità argomentativa, né vale contrapporvi argomentazioni intese a
sollecitare, con valutazione di puro merito, una revisione circa la gravità del
menzionato precedente penale o un diverso apprezzamento della condotta
processuale (peraltro resa obbligatoria dal chiaro riconoscimento effettuato dagli
organi di polizia).

3.

Consegue a tanto che il ricorso di Hattam Mohamed va dichiarato

inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente pagamento delle spese
4

motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il

processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro duemila, commisurata all’effettivo grado di colpa del ricorrente nella
determinazione della causa di inammissibilità. Il ricorso di Youss Mohamed,
pur’esso infondato, ma in maniera non chiaramente manifesta, va rigettato; ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., anch’egli va condannato al pagamento della
spese processuali.

Rigetta il ricorso di Youss Mohamed e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di Hattam Mohamed e lo condanna al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso l’8/2/2018

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA