Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21511 del 08/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21511 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAPUANO ANTONIO nato il 15/09/1958 a MONTE DI PROCIDA

avverso la sentenza del 31/05/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
SI DA PER FATTA LA RELAZIONE
LA DIFESA INSISTE PER L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO

Data Udienza: 08/02/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Luigi Orsi, ha concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell’imputato, avv. Ida Blasi, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 31 maggio 2016, il Tribunale di Napoli, a seguito di appelli

della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data 17 aprile 2014, dichiarava Capuano
Antonio responsabile del reato, di cui all’art. 612 cod. pen., e, previa concessione delle
attenuanti generiche, lo condannava alla pena di C 50,00 di multa, per il reato di cui all’art.
612 cod. pen., contestatogli per aver minacciato a Coppola Giovanna un danno ingiusto,
compiendo con entrambi le mani un gesto esplicito di intimidazione, accompagnato da un
movimento delle labbra, fra le quali poteva leggersi l’espressione “…te faccio o mazz tanto…”,
reato commesso in Monte di Procida ( NA ) in epoca prossima al 24/01/2012.
2. Capuano Antonio, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso
tale sentenza, con cui allega vizi di natura argomentativa, ai sensi dell’art. 606, c. 1, lett. e),
cod. proc. pen., per evidente contraddittorietà della motivazione. Secondo il giudice del
secondo grado del giudizio, la vicenda in esame si sarebbe svolta in via Pedecone ( NA), a
Monte di Procida ( NA ), mentre, nella realtà, i fatti si sarebbero svolti, nella discesetta di via
Scialoja. Tale dato risulterebbe chiaramente anche dalle deposizioni dei testi dell’accusa ,
richiamate nell’atto d’appello. Le dichiarazioni rese dalla parte lesa sarebbero nettamente
contraddette dalle dichiarazioni rese dal teste Maisto. Lo stesso giudice d’appello, pur rilevando
l’evidente contraddittorietà, aveva sostenuto che le dichiarazioni della parte lesa e del teste
Maisto si completavano, facendo riferimento al numero degli episodi. Anche la collocazione dei
fatti nel tempo, ad opera della parte lesa e del teste Maisto, si differenziava. Il teste ricordava
reti verdi, che avvolgevano un fabbricato, particolare, questo, indicativo di lavori in corso,
accertati nel mese di marzo e non gennaio, come indicato invece dal teste. Nel corso
dell’udienza del 31 maggio 2016 il giudice aveva omesso di rinnovare l’istruttoria, nonostante
che la sentenza assolutoria fosse stata anche oggetto di un ricorso per cassazione ad opera del
P.G.. Secondo i principi della Cedu e della giurisprudenza di legittimità, il giudice del secondo
grado avrebbe dovuto rinnovare l’istruttoria, dovendosi tener conto del ribaltamento della
pronuncia assolutoria del primo grado del giudizio, con conseguente violazione del criterio ,
indicato nell’art. 533 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

proposti dalla parte civile, Coppola Giovanna, e, in via incidentale, dall’imputato, in riforma

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice d’appello che intenda procedere alla
“reformatio in peius” di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all’esito di giudizio
ordinario o abbreviato, deve procedere all’indispensabile rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale, nel caso in cui proceda ad una valutazione “differente” della prova dichiarativa
(Sez. 6, n. 35899 del 30/05/2017 – dep. 20/07/2017, Fori, Rv. 27054601). A ciò si aggiunga
che , secondo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati, costituiscono prove decisive al fine
della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale
delle prove dichiarative, nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado

sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare,
l’assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal
complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito del
giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano,
invece, nella prospettiva dell’appellante, rilevanti – da sole o insieme ad altri elementi di prova
– ai fini dell’esito della condanna. (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 – dep. 06/07/2016,
Dasgupta, Rv. 26749101)
Poste tali premesse di ordine generale, nel caso di specie non v’è dubbio che il giudice
dell’appello, avendo fondato il giudizio di declaratoria della responsabilità penale dell’imputato
sulle dichiarazioni, rese dalla parte lesa, e sui riscontri desumibili dalla deposizione, resa dal
teste Maisto, avrebbe dovuto procedere ad una rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
E ciò proprio in considerazione della diversa valutazione, espressa dal tribunale, rispetto alle
considerazioni assolutorie del Giudice di Pace, con riferimento precipuo all’irrilevanza attribuita
alle contraddittorietà tra le dichiarazioni della Coppola e la deposizione del Maisto e agli
argomenti, pertinenti alla configurazione dei luoghi, elementi, ritenuti, invece, dal primo
giudice di rilievo tale da giustificare la pronuncia assolutoria.
2. Alla luce delle predette considerazioni, si deve, quindi, annullare la sentenza impugnata,
con contestuale rinvio al tribunale di Napoli per l’espletamento di un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso 1’8/02/2018

fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della

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