Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2151 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2151 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) IYOHA KENNETH N. IL 09/04/1984
avverso la sentenza n. 2143/2011 GIP TRIBUNALE di FERRARA, del
15/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

EPOSITATA

OSSERVA
1. Con sentenza del 15.11.2011 il &IP del Tribunale di Ferrara applicava a Iyoha Kennet,
ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art 444 c.p.p. di
anni 1 di reclusione ed euro 2.800,00 di multa per i reati di cui all’art.73 DPR 309/90
ascritti, riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui al comma V prevalente
sulla recidiva.
Propone ricorso per cassazione Iyoha Kennet, denunciando l’inosservanza od erronea
applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
2. Il ricorso é manifestamente infondato.
2.1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in
virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e
la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in
modo evidente una della cause di non punibilità previste dalleart.129 c.p.p.
Quanto alla motivazione sulla congruità della pena, secondo la giurisprudenza di questa
Corte “In mancanza di elementi macroscopicamente rivelatori di incongruità, per
eccesso o per difetto, il giudizio in ordine alla ritenuta congruità della pena
patteggiata nei limiti di cui all’art.27 comma terzo Costituzione può dirsi
adeguatamente motivato, quando il giudice si limiti ad esplicitare la propria
valutazione in tal senso, allorché risulti dal contesto dell’intera decisione che, nella
valutazione complessiva, egli ha tenuto presenti quegli elementi che possono assumere
rilevanza determinante, come le circostanze del reato e la condizione personale
dell’imputato* (cfr.Cass.sez.6, ord. n.549 dell’11.2.1994).
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti non era previsto nell’accordo tra le
parti. Quanto alla pena concordata, il &IP ha effettuato il controllo richiesto e l’ha
ritenuta congrua in considerazione dell’entità dei fatti e del comportamento
processuale dell’imputato.
2.2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.500,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 201 D

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