Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21509 del 08/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21509 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DOMPE’ GIORGIO nato il 30/12/1943 a GENOVA

avverso la sentenza del 15/09/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI
che ha concluso per l’inammissibilíta’ del ricorso.
Nessuno è comparso per il ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Genova ha, con la sentenza impugnata, in parziale
riforma di quella emessa dal giudice di prima cura, confermato la condanna di
Dompé Giorgio per numerosi episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale enumerati al capo a), nn. 1-2-10-11-12-13-14 – e documentale (capo b)),
commessa in relazione al fallimento della Spice Group srl, dichiarato il
18/10/2007, ed ha assolto l’imputato da ulteriori episodi di distrazione
(enumerati al capo a), nn. 3 e 9) e dal reato di cui all’art. 368 cod. pen.; di
conseguenza, ha ridotto la pena a lui irrogata.

Data Udienza: 08/02/2018

Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito l’imputato,
operando quale amministratore di fatto della società fallita, distrasse o dissipò
una parte considerevole del patrimonio aziendale (per oltre due milioni di euro)
e, per occultare il reato, operò una serie di registrazioni contabili fasulle (da qui
la contestazione della bancarotta documentale).

ì2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorsa per Cassazione l’imputato, a
mezzo del difensore, per violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di

nella valutazione della prova, il ricorrente si sofferma sulle distrazioni contestate
al capo a), nn. 1 e 2 – le sole investite dall’appello – oltre che sul capo b), per
contestare la logicità delle argomentazioni con cui è stata ravvisata la sua
responsabilità. Posto che la prova della distrazione riposa sulla registrazione,
nella contabilità della Spice Group srl, di numerose fatture apparentemente
provenienti dalla Alp srl, corrispondenti – secondo l’accusa – ad operazioni
inesistenti, deduce che:
a) il rinvenimento, nella contabilità della Spice Group srl, di una fattura non
presente nella contabilità della Alp srl e avente un formato grafico diverso
rispetto a quelle proprie della Alp srl “è compatibile con l’esistenza di una bozza
la cui provenienza non è accertata; il Dompé aveva a sue mani gli originali e
pertanto aveva la possibilità di riprodurli fedelmente”;
b) il fatto che il legale rappresentante della Alp srl (Offidani) abbia dichiarato di
aver intrattenuto rapporti con l’imputato non è dimostrativo della falsità delle
fatture;
c) il fatto che solo alcune fatture siano state pagate non esclude l’effettività delle
operazioni: “la Corte Territoriale omette di valutare i casi di omesso pagamento”.
Quanto alla bancarotta documentale, ribadisce la mancanza di prova circa
il dolo richiesto nella specie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. La prova della distrazione è stata
desunta, quanto ai capi investiti dall’appello e dal ricorso, dal fatto che non v’è
prova alcuna della emissione – da parte della Alp srl – delle fatture elencate al
capo a), n. 1; dal fatto che, a fronte delle fatture annotate nella contabilità della
Spice Group srl (che attestavano uscite della società), non risultavano pagamenti
“tracciabili”, né documentazione attestante l’effettività dell’operazione; dal fatto
che lo stesso imputato ha ammesso di aver annotato fatture fittizie; dal fatto che
fu rinvenuta nella contabilità della Spice Group srl una fattura palesemente
difforme, dal punto di vista grafico, da quelle provenienti dalla Alp srl. Trattasi di
9

motivazione. Dopo l’illustrazione dei principi che dovrebbero guidare il giudice

un compendio probatorio solo parzialmente considerato e soggettivamente
interpretato, sicché, già per questo, il ricorso si appalesa inidoneo a invalidare il
costrutto accusatorio, per come fatto proprio dai giudici di merito. A tanto va
aggiunto che le condotte contestate all’imputato si inseriscono in un più generale
quadro di attività illecite, per le quali la pronuncia è divenuta irretrattabile
(stante l’acquiescenza prestata dall’imputato), sicché gli elementi concernenti le
specifiche condotte ascritte al capo a), nn. 1 e 2, assumono una specifica e
pregnante valenza indiziaria, persino superiore a quella, già decisiva, risultante

rilevatch la pretestuosità e l’illogicità delle proposizioni contenute nel ricorso,
posto che a Dompé non competeva in alcuna maniera “riprodurre fedelmente” le
fatture della Alp srl e posto che alle fatture iscritte nella contabilità della Spice
Group srl corrispondevano uscite non dimostrate. Non ha alcun senso, pertanto,
parlare di “casi di omesso pagamento”, non considerati dalla Corte d’appello,
atteso che quelle fatture erano state iscritte in contabilità proprio per
mascherare uscite non altrimenti giustificabili.
Generiche e assertive, infine, sono le censure attinenti la bancarotta
documentale, sicché di esse non può predicarsi che l’inammissibilità.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento
a favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’8/2/2018

dall’isolato apprezzamento degli elementi passati in rassegna. In ogni caso va poi

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