Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21508 del 08/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21508 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIOTTO ROMINA nato il 21/06/1969 a TERAMO

avverso la sentenza del 21/03/2016 del TRIBUNALE di TERAMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI, che
ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Nessuno è comparso per il ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Teramo ha, con la sentenza impugnata, confermato quella
emessa dal Giudice di prima cura, che aveva ritenuto Piotto Romina responsabile
di due distinti episodi di minaccia commessi nel novembre 2011 in danno di
Sacco Colomba e, assolta l’imputata dall’episodio del 17 novembre 2011, ha
rideterminato la pena in senso più favorevole all’imputata.

LbA

Data Udienza: 08/02/2018

2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata per violazione
di legge e vizio di motivazione. Deduce che, come aveva già rappresentato al
giudice d’appello, la querela è stata presentata il 17 febbraio 2012. Pertanto,
essendo stata fornita la prova che il primo episodio (quello per cui è intervenuta
condanna) era precedente al 17 novembre 2011, se ne sarebbe dovuto dedurre
che, per detto episodio, la querela era intempestiva.

Il ricorso è fondato. E’ esatto che – come rilevato in sentenza – la
tardività della querela deve essere dimostrata da chi abbia interesse a
paralizzare l’azione penale, con l’allegazione di circostanze di fatto idonee a
provare che la querela è stata presentata oltre il termine di legge. Proprio in
ottemperanza a detto principio la ricorrente aveva dedotto, in appello, che era
stato escusso, a dibattimento, il teste Fioravante Rasetti (compagno della
persona offesa), introdotto dalla pubblica accusa, il quale aveva collocato il
primo episodio (quello per cui è intervenuta condanna) in epoca antecedente al
17 novembre 2011 (giorno in cui – anche per il giudice di pace – si sarebbe
verificato il secondo episodio, per cui è intervenuta assoluzione): quindi, oltre i
tre mesi previsti dall’art. 124 cod. pen. per l’esercizio del diritto di querela. A tale
deduzione non risulta che il giudice d’appello abbia fornito risposta, essendosi
limitato a richiamare l’indirizzo giurisprudenziale sopra rammentato, senza
confrontarsi in alcun maniera con la puntuale deduzione della parte.
Ravvisandosi un palese vizio di motivazione, sotto forma di omessa
motivazione, la sentenza va annullata con rinvio al giudice a quo per nuovo
esame.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo
esame.
Così deciso 1’8/2/2018

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA