Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21506 del 08/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21506 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAPA ALFONSO nato il 01/11/1951 a CATANIA

avverso la sentenza del 29/10/2015 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio
Udito il difensore
LA DIFESA SI RIPORTA AL RICORSO

v–

Data Udienza: 08/02/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Luigi Orsi, ha concluso
chiedendo l’annullamento senza rinvio.
Il difensore dell’imputato, avv. Moretti Sergio Natale, ha concluso riportandosi al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 29/10/2015, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma

dal reato, di cui all’art. 217, n. 4, L.F., perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena
inflitta in mesi sei di reclusione, per la residua imputazione, ex art. 217, c. 2, L.F.,
contestatagli per aver, quale liquidatore della “Sorgenti Xenia srl”, tenuto irregolarmente le
scritture contabili di detta società, dichiarata fallita in data 22/09/2011 (fatto accertato, in
Milano, a tale data).
2. Papa Alfonso, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, avverso tale
sentenza, con cui allega vizi di natura argomentativa, per omessa, illogicità e contraddittorietà
della motivazione, con riferimento precipuo alla dedotta inerzia dell’imputato nella tenuta della
contabilità societaria, nonostante la creazione da ultimo di un impianto contabile sostitutivo. Al
prevenuto non si potrebbero addebitare siffatte carenze, causate dai precedenti
amministratori, ai quali il medesimo è subentrato in data 8 aprile 2011. In data 5 maggio 2011
era stata presentata l’istanza del creditore, che aveva provocato il fallimento della società, già
messa in liquidazione. In siffatta situazione, il Papa aveva tentato di ricorrere al concordato
preventivo, per evitare il fallimento, il che non era stato possibile, per la mancanza di fondi. I
giudici avrebbero dovuto tenere distinta la gestione del Papa, rispetto a quella dei precedenti
amministratori. Ciò, tanto più, considerata la sentenza, allegata al ricorso, emessa dal
Tribunale di Milano in data 27/04/2015, da cui emergerebbe che Penna Maurizio, giudicato
separatamente, era il dominus della situazione, quale amministratore di fatto. In subordine,
parte ricorrente lamenta l’allegazione, nel provvedimento impugnato, di una motivazione
viziata, in relazione alla determinazione della pena, ai sensi dell’art. 133 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Dal provvedimento impugnato si evince che l’odierno ricorrente, liquidatore della “Sorgenti
Xenia srl”, è subentrato ai precedenti amministratori, dopo la verifica di gravi perdite
patrimoniali, risalenti al 2008.
Proprio in considerazione di ciò, l’imputato è stato ritenuto responsabile di bancarotta
documentale, ex art. 217, n. 4, e c. 2, L.F. per non aver tenuto una regolare contabilità
societaria, una volta subentrato nella gestione della società, in qualità di liquidatore. Nella
sentenza impugnata i giudici sostengono che proprio l’assunzione di tale qualifica, finalizzata

della sentenza emessa dal GUP del locale tribunale in data 11/06/2014, assolveva Papa Alfonso

ad evitare il fallimento, avrebbe dovuto indurre il Papa ad una particolare cura e attenzione
nella ricostruzione della contabilità della società, circostanza, questa, non realizzatasi e, per ciò
solo, denotante una colpevole inerzia, non elisa dal tentativo, in ultimo, di predisporre una
contabilità improvvisata sostitutiva né, tanto meno, dal tentativo di realizzare un concordato
idoneo ad evitare la dichiarazione di fallimento.
Nell’impianto motivazionale complessivo risulta, pertanto, adeguatamente motivata la
declaratoria di responsabilità penale del ricorrente, anche tenendosi conto delle differenziazioni
esistenti rispetto alle altre gestioni.

ricorstr ponendosi , a carico cti=cizisrurm de ricorrente, le spese del procedimento e di una
somma, che si reputa equo determinare in C 2.000,00, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di C 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8/02/2018

2. Alla luce delle considerazioni esposte, si deve, pertanto, dichiarare l’inammissibilità d

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