Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21505 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21505 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SIDKI RACHID nato il 19/03/1984

avverso la sentenza del 14/04/2015 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI DIOTALLEVI;

Data Udienza: 16/05/2016

I

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il/La GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, con sentenza in data 14/04/2015, applicava nei confronti di
SIDKI RACHID la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui alli art.
628 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato all’attenuante di cui all’art.
62, n. 4 c.p. e al 133 c.p..
Il motivo è manifestamente infondato.
è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo,
invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995,
Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso
di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 c.p.p. e del contenuto delle altre
censure prospettate.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso 16/05/2016

giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere

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