Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21503 del 06/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21503 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SALERNO
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
SALERNO
nel procedimento a carico di:
CAPPOTTO ANNA nato il 26/05/1961 a RAVELLO

avverso la sentenza del 03/03/2017 del GIUDICE DI PACE di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO
SALZANO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento
sanzionatorio.
Udito il difensore

Data Udienza: 06/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 marzo 2017 il Giudice di Pace di Salerno ha condannato Cappotto
Anna alla pena di C 40,00 per il delitto di minaccia ai danni di Cappotto Speranza.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Salerno affidandolo ad un unico motivo.
E’ stata dedotta violazione di legge per inosservanza dell’art. 24 c.p..
Lamenta il ricorrente che la pena pecuniaria applicata è inferiore al minimo di legge, che è

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Va osservato che il reato ascritto all’imputato è stato commesso in data 6 dicembre 2012,
successivamente quindi all’entrata in vigore della L. 15 luglio 2009 n. 94 che, modificando l’art.
24 c.p., ha stabilito che il limite minimo della multa è di C 50,00.
Ne consegue l’illegalità della pena pecuniaria, applicata all’imputata dalla sentenza
impugnata nella misura di C 40 di multa, a nulla rilevando che la stessa sia stata così
determinata a seguito della riduzione per l’applicazione delle attenuanti generiche.
E’ , infatti, orientamento consolidato di questa Corte che il limite minimo di Euro 50,00,
stabilito per la multa dall’art. 24 cod. pen. come modificato dall’art. 3, comma sessantesimo,
L.15 luglio 2009, n. 94, è inderogabile anche quando il giudice applichi le riduzioni di pena per
le attenuanti e/o per il rito speciale (Sez. 6, n. 25588 del 05/02/2013 – dep. 11/06/2013, P.G.
in proc. Bennardo, Rv. 256807; sez 5 n. 7453 del 16.10.2013, Rv. 259530).
Emergendo dal ragionamento pur erroneo del Giudice di Pace l’intendimento dello stesso
di applicare per il delitto in epigrafe la pena nel minimo edittale, nell’annullare senza rinvio la
sentenza impugnata, deve rideterminarsi la pena in C 50 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in C
50 di multa.
Così deciso il 6 febbraio 2018

pari per la multa ad C 50,00 con conseguente illegalità della pena.

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