Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21502 del 16/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21502 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POROPAT MARIANO nato il 02/02/1968 a VICENZA

avverso la sentenza del 22/09/2015 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
PORDENONE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DIOTALLEVI GIOVANNI;

Data Udienza: 16/05/2016

y

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è manifestamente infondato;per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di
recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/ 2013, dep. 06/02/2014, in
motivazione), in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l’erronea
qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo negoziale e recepita dal
giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e
l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod.
proc. pen. Nondimeno, l’errore sul nomen iuris deve essere manifesto, secondo il predetto
orientamento, che ne ammette la deducibilità nei soli casi in cui sussista l’eventualità che l’accordo
sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la
diversa qualificazione presenti margini di opinabilità.
Nel caso di specie, la deducibilità dell’invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima
facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e
positivamente delibata dal giudice a quo.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deci o

6/05/2016

Il/La GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PORDENONE, con sentenza in data 22/09/2015, applicava
nei confronti di POROPAT MARIANO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al
reato di cui all’ art. 640 CP

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA