Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21502 del 06/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21502 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
nel procedimento a carico di:
FISCALEANU NICOLAS COSTIN nato il 21/05/1985

avverso la sentenza del 24/05/2016 del TRIBUNALE di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO
SALZANO
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio
Udito il difensore

Data Udienza: 06/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 24 maggio 2016, ha assolto
Fiacaleanu Nicolas Costin per essere il reato a lui ascritto non punibile per
particolare tenuità. Il predetto era chiamato a rispondere del reato di furto, per
aver sottratto 6 bottiglie di vino, per il valore complessivo di €163,10,
sottraendole dagli scaffali di un supermercato Esselunga.

Generale di Brescia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.
Con un unico motivo di ricorso lamenta l’inosservanza e l’erronea
applicazione della legge penale in relazione all’art. 131-bis del codice penale, per
la non corretta valutazione dei presupposti di applicabilità della causa di non
punibilità, in relazione al presupposto della non abitualità del comportamento,
avendo l’imputato riportato due condanne per fatti analoghi, sia pure commessi
successivamente a quello contestato. Si evidenzia, in proposito, che per la
valutazione del requisito della non abitualità non si deve aver riguardo alla data
di commissione del fatto, ma si devono considerare tutti gli elementi da cui
possa risultare che l’imputato abbia commesso almeno altre due violazioni dello
stesso genere, compresi i comportamenti successivi al fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Come recentemente chiarito dalle Sezioni di questa Corte (Sez. U, n. 13681
del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), ai fini del presupposto ostativo alla
configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il
comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per
cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame.
Il legislatore ha infatti proceduto ad una tipizzazione dell’abitualità, allo scopo
di escludere dall’ambito della particolare tenuità del fatto comportamenti
“seriali”, rievocando istituti già conosciuti dal codice, come la nozione di
delinquente abituale, professionale, per tendenza o la commissione di «più reati
della stessa indole” e si è riferito ai reati e non alle condanne. Inoltre, il tenore
letterale lascia intendere che l’abitualità si concretizza in presenza di una
pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello
oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell’applicabilità dell’art.
2

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore

131-bis.
In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla
serialità che osta all’applicazione dell’istituto e non può dubitarsi del fatto che
vadano considerati anche i fatti commessi successivamente a quello in esame,
perché si vede in un ambito diverso da quello della disciplina legale della
recidiva; ed è in questione un distinto apprezzamento in ordine, appunto, alla
serialità dei comportamenti.
Per le ragioni esposte la sentenza va annullata e deve disporsi il rinvio alla

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Brescia per
nuovo giudizio.
Così deciso il 6 febbraio 2018

Corte d’appello di Brescia per nuovo giudizio.

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