Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21501 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21501 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRICCA MICHELE nato il 24/08/1972 a ASTI
ARTUSIO SAMANTHA nato il 23/02/1983 a ALBA

avverso la sentenza del 28/10/2015 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI DIOTALLEVI;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 28/10/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ASTI, in data 06/10/2014, nei confronti di
CRICCA MICHELE, ARTUSIO SAMANTHA, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all’art.
55 DL n. 231 del 2007
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo, seppur con separati
ricorsi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità
dell’imputato.
Il motivo è manifestamente infondato.
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze.
Nel caso di specie i ricorsi sono inammissibili perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581,
comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e
logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così decisa il 16/05/2016

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della

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