Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21500 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21500 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELELLA ENRICO nato il 18/01/1950 a ALFONSINE
nei confronti di:
OSIMANI ATTILIO nato il 26/01/1959 a POTENZA PICENA

avverso la sentenza del 17/12/2014 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
RAVENNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DIOTALLEVI GIOVANNI;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRMO

BELELLA ENRICO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento ex art.
425 c.p.p. del Gip del Tribunale di ravenna in favore di Osimani Attilio in relazione al reato di cui
all’art. 646 c.p.
Propone ricorso per cassazione la parte civile, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e
vizio di motivazione con riferimento al proscioglimento dell’imputato.
Il motivo è manifestamente infondato.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il
proprio sindacato.
Deve, inoltre, osservarsi che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai
poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402,
Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv.
229369). I motivi proposti, nella loro genericità, tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile
ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito,
il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo
convincimento.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così de

16/05/2016

Il Cons •Estensore
GIOVAA IIOTALLEVI

Il Presidente
O FIANDANESE
ega..talOJA,\

determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base

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