Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2150 del 16/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2150 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RUGGIERO ALFONSO N. IL 06/06/1973
avverso la sentenza n. 6379/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
10/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

OSSERVA
1. Con sentenza del 10.4.2012 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica,
applicava a Ruggiero Alfonso, ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena
concordata ex art.444 c.p.p. di anni 1, mesi 3 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa
per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90, riconosciuta la circostanza attenuante
speciale di cui al comma V.
Propone ricorso per cassazione il Ruggiero, a mezzo del difensore, denunciando il vizio
di motivazione in relazione alla determinazione della pena.
2. Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processi.,” in
virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e
la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in
modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
Quanto alla motivazione sulla congruitò della pena, secondo la giurisprudenza di questa
Corte “In mancanza di elementi macroscopicamente rivelatori di incongruità, per
eccesso o per difetto, il giudizio in ordine alla ritenuta congruità della pena
patteggiata nei limiti di cui all’art.27 comma terzo Costituzione può dirsi
adeguatamente motivato, quando il giudice si limiti ad esplicitare la propria
valutazione in tal senso, allorché risulti dal contesto dell’intera decisione che, nella
valutazione complessiva, egli ha tenuto presenti quegli elementi che possono assumere
rilevanza determinante, come le circostanze del reato e la condizione personale
dell’imputato’ (cfr.Cass.sez.6, ord. n.549 dell’11.2.1994).
Il Tribunale ha effettuato il controllo richiesto ed ha ritenuto congrua la pena
concordata tra le parti, in considerazione della quantità dello stupefacente,
dell’assenza di precedenti specifici per il Ruggiero e di tutti i criteri dettati
dall’art.133 c.p.
2.2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.500,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
LiE PosiTA T.A,
Il Consigli
nte
I N CANC
t est.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA