Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 215 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 215 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GLIGORA ROSARIO N. IL 02/07/1966
avverso la sentenza n. 962/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con sentenza del giorno 12.7.2012 la corte d’appello di Reggio Calabria
confermava la pronuncia del gup tribunale di Reggio Calabria, in data
14.11.2011, che aveva condannato GLIGORA Rosario, sottoposto alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di
residenza , per violazione dell’art.9 c. 2 legge 1423/1956 per esser stato colto

misure di prevenzione ( tutte identificate), contravvenendo così alle prescrizioni
a lui imposte. Inoltre veniva a lui imputato di non avere esibito la carta
precettiva. La corte ribadiva che il sorvegliato era stato colto in ripetuti incontri
con soggetti censurati e pericolosi e che era stato attestato che il 18.1.2011,
rinvenuto in Africo con Gligora Domenico, l’imputato si era rifiutato di
consegnare la carta precettiva , inveendo contro gli operanti. In ragione dei
precedenti non venivano concesse le circostanze attenuanti generiche e veniva
ritenuta la recidiva.

Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto
pel tramite del difensore, per dedurre : a) violazione di legge ed in particolare
dell’art. 192 cod.proc.pen., avendo valorizzato i giudici l’esito di indagini che
attestavano -a tutto concedere- sporadici incontri per lo più con parenti e
conoscenti all’interno di una realtà, quale Africo, noto paese per la sua densità
mafiosa ed avendo sottovalutato che l’imputato non era in grado di conoscere lo
stato di censuratezza dei soggetti che incontrava; b) violazione dell’art. 133
cod.pen., essendo stati sottovalutati profili, quali la giovane età e la condotta
processuale, che avrebbero dovuto consigliare una sanzione prossima ai minimi
edittali.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Non sono apprezzabili
forzature nell’interpretazione dei parametri normativi di riferimento , poiché il
giudizio è stato espresso sulla base di quanto rilevato ripetutamente dalle forze
dell’ordine; plausibilmente la conoscenza accampata dal Gligora dei soggetti
con cui ebbe a trattenersi, fu valutato come indice dimostrativo della
consapevolezza dei loro trascorsi criminosi, conosciuti in un ambito territoriale
così delimitato. Quanto alla sanzione inflitta , è stato dato conto del percorso di
valutazione seguito che non si espone ad alcuna censura perché correttamente
motivato.

f
i

nell’associarsi con persone che avevano subito condanne o erano sottoposte a

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616
c.p.p.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso in Roma, 30 settembre 2013.

p.q.m.

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