Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 215 del 02/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 215 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

CASTALDI Antonio nato a San Giorgio a Cremano il 07/01/1985
ISSACK YASSEN Nasroollah nato a Pamplemousse (Mauritius) il
20/05/1971

avverso la sentenza in data 15/07/2016 del Gip Tribunale di Napoli
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1. Antonio Castaldi di persona e Nasroollah Issack Yassen tramite difensore
hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data
15/07/2016 con la quale il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Napoli aveva applicato, al primo, la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione
e, al secondo, di quattro anni di reclusione, concordata con il P.M. deducendo
entrambi la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla mancata
motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità; il Castaldi ha
altresì eccepito l’omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena e
lo Yassen l’illegittimità costituzionale dell’art. 444 cod. proc. pen. nella parte in

Data Udienza: 02/12/2016

cui prevede che il proscioglimento debba avvenire soltanto in presenza della
prova evidente dell’innocenza.
2. Le censure sono manifestamente infondate.
3. Circa la violazione dell’art. 129 cod. pen. questa Corte ha reiteratamente
affermato che, in funzione della particolarità del rito e della centralità dell’atto
negoziale che lo caratterizza occorreuna specifica indicazione di tutti gli elementi
strutturali della motivazione soltanto nel caso (estraneo alla fattispecie in esame

delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di
non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è stata compiuta
la verifica richiesta della legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia
di proscioglimento ex art 129 cpp (SS.UU. 5777/1992).
In presenza di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.
l’imputato non è altresì legittimato a chiedere una valutazione di merito sulle
risultanze probatorie in quanto nel formulare la richiesta ha inteso rinunciare ad
avvalersi della facoltà di contestare l’accusa e quindi la sussistenza degli
elementi su cui tale accusa si fondava. Ne consegue che, in tale specifico ambito,
l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con il darsi atto da parte del
giudice della volontà delle parti in ordine alla entità della pena e di aver
positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione
giuridica del fatto, dell’applicazione e comparazione delle circostanze prospettate
dalle parti e della congruità della pena ai fini e nei limiti di cui all’art. 27, comma
terzo, Costituzione (Cass. sez. 2, sent. n. 109 del 09/01/1998 – Rv. 210450).
3. Circa la generica eccezione d’incostituzionalità è appena il caso di rilevare che
nel caso dell’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il
giudice non formula alcun giudizio di responsabilità dell’imputato, al quale
applica la pena richiesta per il semplice fatto che non risulta l’innocenza dello
stesso o l’esistenza di cause di estinzione del reato o di improcedibilità
dell’azione; e ciò allo stato degli atti, sulla base del fascicolo del Pubblico
Ministero. Il vincolo posto dall’art. 129 cod. proc. pen. in ordine all’evidenza della
prova di innocenza è pertanto del tutto coerente con il rito speciale in
argomento: l’insufficienza o contraddittorietà della prova non legittima infatti
l’emissione della sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ad
opera del giudice chiamato ad applicare la pena su richiesta delle parti (Cass.
sez. 2, sent. n. 6095 del 09/01/2009 – dep. 11/02/2009 – Rv. 243279).

2

ed alle stesse generiche deduzioni dei ricorrenti) in cui dagli atti o della deduzioni

4

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità, segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al
versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di C 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il giorno 2 dicembre 2016
Il Consigliere estensore
Dt.
izr Luigi Agostinacchio
i

cxJLA

Il Presidente
Dott. Matilde Cammino

ammende.

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