Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21499 del 13/12/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21499 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FEDELE DIEGO nato il 08/09/1983 a BORGO VALSUGANA

avverso la sentenza del 14/09/2016 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio
Udito il difensore

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Trento ha parzialmente riformato la sentenza di
primo grado nei confronti dell imputato, che i’aveva condannato alla pena di giustizia per i reati
di furto all’interno di un campeggio e tentativo di furto nell’annesso ristorante, quest’ultimo
aggravato dalla violenza sulle cose, nonché del delitto di cui all’art 73 dpr 309/90, assolvendolo
da quint’ultimo e rideterminando la pena. Fatti di Marzo 2016.
1.Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa, lamentando col primo motivo la violazione
di legge in relazione all’art 624 bis cp, rappresentando che il ristorante ed il campeggio erano

essendo destinati all’esplicazione di attività proprie della vita privata. Ha rappresentato il
ricorrente che, esclusa la fattispecie ex art bzzi bis cp i delitti non potevano essere perseguiti
per mancanza di querela.
1.1Col secondo motivo è stata dedotta l’illogicità di motivazione, poiché la Corte non avrebbe
valutato l’assenza di strumenti di effrazione.
1.2 tramite il terzo motivo e stata dedotta la mancanza di motivazione riguardo alla richiesta
della causa di non punibilità ex art 131 bis cp.
All’odierna udienza il difensore il PG, dr Lignola ed il difensore dell’imputato hanno concluso
come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Per quanto attiene la questione della configurabilità del furto ai sensi dell’art 624 bis cp nella
condotta per la quale l’imputato e stato condannava ricordata la recente decisione delle SU,
che ha risolto un diuturno contrasto giurisprudenziale sulla nozione di “luogo destinato in tutto o -in parte a privata dimora”, con riferimento – come nella fattispecie concreta – ad un esercizio
commerciale chiuso. Invero, Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017 Ud. (dep. 22/06/2017 )
Rv. 21007b, D’Amico. na puntualizzato che rientrano neila nozione di privata dimora
esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata,
compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale, e che non siano aperti al
pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare. Nella specie la Corte aveva escluso
l’ipotesi prevista dall’art. 624 bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all’interno di un
ristorante in orario di chiusura.
1.1 Il recente arresto ha accolto una nozione di luogo adibito in tutto o in parte a privata dimora
meno estesa di quella sostenuta dal contrario avviso, per il quale la privata dimora era stata
individuata in qualsiasi luogo nei quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo
transitorio e contingente, atti della loro vita privata, compreso un esercizio commerciale in
orario di chiusura. Ex multis Sez. 5, Sentenza n. 428 del 30/06/2015 Ud. (dep. 08/01/2016)Rv.
265694.

chiusi per pausa stagionale ed in essi non poteva ravvisarsi il concetto di privata dimora, non

1.2 Tali principi – che qui occorre ribadire – non sono stati considerati dai Giudici del merito la cui sentenza d’appello in verità è precedente alla citata pronuncia D’Amico – in quanto il fatto
ai loro esame aveva rappresentato che l’imputato era stato sorpreso nell’area del parcheggio di
un ristorante, adiacente ad un campeggio ma entrambe le strutture risultavano chiuse per la
pausa stagionale e, pertanto, per un congruo periodo non erano destinate allo svolgimento di
manifestazioni della vita privata da parte di alcuno.

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1.3

diversamente da quanto proposto dal ricorrente –

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Won viene‘/meno la rocedibilità d’ufficio poichè il tentativo di furto nel ristorante è

porta.
2. Il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento, poiché na genericamente sollevato ti
tema

del resto attinente al merito della decisione – del mancato reperimento di strumenti di

effrazione, constatazione che – ovviamente – non può eliminare il fatto che la porta e la finestra
erano state forzate dall’imputato al fine di entrare nel locale.
3. Quanto alla censura relativa alla omessa motivazione sulla richiesta di applicazione delll’art
131 bis c.p. debitamente formulata nell’atto di appello, deve osservarsi che le imputazioni
contestate sono relative ad ipotesi di tentativo di furto aggravato dall’aver commesso il fatto in
tempo di notte e furto pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dall’aver commesso il fatto in
tempo di notte.
3.1 In simili ipotesi, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, poiché l’agente ha
realizzato una condotta illecita progressiva nello stesso contesto spazio-temporale, il fatto deve
essere considerato come un solo reato consumato, non potendosi ravvisare, nè l’ipotesi del
tentativo, ne quella di furto consumato in concorso con il tentativo, in quanto la parte p:u
rilevante del fatto-reato già posta in essere assorbe quella “in itinere”. Sez. 5, Sentenza n.
32786 del 25/06/2013 Ud. (dep. 26/07/2013 ) Rv. 257256; Sez. 5, Sentenza n. 1985 del
07/02/1997 Ud. (dep. 01/03/1997) Rv. 208667.
Pertanto li deiitto in questione, qualificato come furto consumato pluriaggravato, e al di fuor: dei
limite di pena di cinque anni, per il quale è applicabile la causa di non punibilità della particolare
tenuità.
Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la,,-5entenza impugnata deve essere
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Boizano.
annullata con rinvio per nuovo esame al
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Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Bolzano.

Deciso :t 13.12.201/

aggravato dall’uso della violenza sulle cose, consistita nella forzatura di una finestra ed una

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