Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21497 del 13/12/2017
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21497 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI GENOVA
RENDON MERO PAUL ANDRES nato il 11/04/1990
avverso la sentenza del 11/05/2016 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio
Udito il difensore
Data Udienza: 13/12/2017
RITENUTO IN FATTO
Con
la sentenza impugnata il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Genova ha
condannato l’imputato, previa concessione deiie attenuanti generiche equivaient: aiie contestate
aggravanti ed alla recidiva, alla pena di giustizia per due delitti di furto. Fatti di Ottobre 2012.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il PG presso la Corte d’Appello di Genova, che ha
lamentato l’inosservanza di legge ed il vizio di motivazione illogica, poiché il Giudice aveva
riconosciuto ie circostanze attenuanti generiche senza fornirne una plausibiie spiegazione en
omettendo il giudizio sulla pericolosità sociale dell’imputato, recidivo.
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La censura relativa al vizio motivazionale comporta la conversione del ricorso in appello.
Occorre, infatti, ribadire il principio che il ricorso per Cassazione, il quale contenga tra i motivi
anche la censura di cui all’art. 606, comma primo lett. e), non può essere presentato per
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6, Sentenza n. 26419 del 03/07/2012 Rv. 253122).
Il ricorso immediato per Cassazione, infatti, è ammissibile – oltre che nel caso ipotizzato nella
lett a) dell’ad 606 cpp – solo per i vizi di pura legittimità,di cui all’art 606 cpp lettere b) e c) non
implicanti, neppure indirettamente, questioni di merito; con l’imp•ugnativa in parola, pereanto,
sono proponibili solo motivi diversi da quelli previsti dalle lettere d) ed e) del primo comma
dell’art. 606 c.p.p. ( Cass. n.2443/1999).
Alla luce dei principi di cui sopra l’impugnazione deve essere convertita ex art 569/3 cpp in
appello e gli atti trasmessi alla Corte d’Appello di Genova per il giudizio.
PQM
Qualificata l’impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di
Genova per relativo giudizio.
Deciso il 13.12.2017
All’odierna udienza il PG, dr Lignola, ha concluso come in epigrafe