Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21496 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21496 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAIFFA ANTONIO nato il 21/10/1984 a GALLIPOLI
avverso la sentenza del 10/07/2015 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI DIOTALLEVI;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di LECCE, con sentenza in data 10/07/2015, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LECCE, in data 27/11/2013, nei confronti di
CAIFFA ANTONIO in relazione al reato di cui alli art. 640 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è manifestamente infondato.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di
cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le
più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente
da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così de s
16/05/2016
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di