Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21496 del 12/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21496 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMPUS LUCIANO nato il 23/12/1987 a NAPOLI

avverso la sentenza del 04/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 12/04/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Luciano CAMPUS, con atto a propria firma, impugna tempestivamente la

sentenza del 04.03.2016, con cui la Corte d’appello di Napoli ha confermato la
pronuncia di primo grado, relativa alla sua condanna a pena di giustizia per il
reato di evasione (dagli arresti domiciliari).
Unica è la doglianza svolta dal ricorrente, il quale denuncia la sussistenza
di violazione di legge, con riferimento alla corretta applicazione della norma

allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare, “ancorché limitato nel tempo
e nello spazio”, valga ad integrare gli estremi del delitto previsto e punito
dall’art. 385 cod. pen., laddove, nel caso in esame, egli aveva inteso
semplicemente “far fronte a un’esigenza non procrastinabile della vita
domestica”.
2.

Palese è l’inammissibilità dell’illustrato ricorso, che pretende di sostituire

la propria apodittica valutazione del fatto a quella congiuntamente e linearmente
compiuta dai giudici di merito, per di più muovendo implicitamente da una
premessa in fatto – essere uscito da casa per portare fuori l’immondizia, essendo
il padre ammalato – che la Corte territoriale, prima ancora di rilevarne
l’inidoneità a scriminare sul piano soggettivo la condotta dell’imputato, ha
evidenziato essere smentita dalla constatazione oggettiva dell’assenza del
sacchetto dell’immondizia. Con il che il ricorso non si confronta in alcun modo,
così evidenziando altresì la propria radicale genericità.
Alla doverosa declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di giustizia
indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 3.000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018

incriminatrice, avendo la Corte distrettuale malamente opinato che ogni

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