Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21493 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21493 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCINTU MARCELLO nato il 25/06/1973 a ORISTANO
avverso la sentenza del 05/10/2015 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI DIOTALLEVI;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di CAGLIARI, con sentenza in data 05/10/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ORISTANO, in data 25/03/2013, nei
confronti di SCINTU MARCELLO in relazione al reato di cui all’ art. 635 CP e altro
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche.
Il motivo è manifestamente infondato; la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile
affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il
diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli
altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del
16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deci o 16/05/2016
Il Consi
Estensore
GIOVAN DIOTALLEVI
Il Presidente
F
O FIANDANESE
in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio