Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21493 del 12/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21493 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORTELLESSA ELISA nato il 01/05/1973 a SANTA MARIA CAPUA VETERE

avverso la sentenza del 22/04/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente ANNA PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 12/04/2018

La difesa di Elisa Cortellessa ha proposto ricorso avverso la sentenza del 22/04/2015 della Corte
d’appello di Napoli, che ha confermato l’affermazione di responsabilità in relazione
all’imputazione di cui all’art. 368 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.
Invero il ricorso non si rapporta in alcun modo alla pronuncia impugnata, ove si è dato
chiaramente conto del percorso valutativo in punto di accertamento del dolo del reato, posto che
si segnala che il titolo era stato consegnato dal marito della donna in pagamento di merce
ricevuta dall’azienda gestita dalla ricorrente, mentre la denuncia di smarrimento del titolo era
formalizzata pochi giorni prima della sua scadenza, circostanza che esclude che tale attività sia
connessa alla mancata annotazione in matrice della causale dell’assegno, e frutto di una svista,
proprio in quanto svolta in epoca non prossima al distacco del titolo dal carnet.
Le deduzioni contenute in sentenza risultano quindi coerenti e complete, anche in ordine
all’elemento psicologico del reato, mentre con l’impugnazione si richiede una alternativa
valutazione di tale estremo, estranea all’ambito di cognizione del presente giudizio.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 12 aprile 2018

Nell’impugnazione si contesta vizio di motivazione in punto di accertamento di responsabilità,
quanto all’individuazione del dolo.

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