Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21492 del 12/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21492 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GITANO LUIGI nato il 05/03/1987 a NAPOLI

avverso la sentenza del 30/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente ANNA PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 12/04/2018

La difesa di Luigi Gitano ha proposto ricorso avverso la sentenza dei 30/10/2015 della Corte
d’appello di Napoli, che ha confermato l’affermazione di responsabilità in relazione
all’imputazione di cui all’art. 385 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.
Invero l’impugnazione non si rapporta in alcun modo alla pronuncia impugnata, ove si è dato
chiaramente conto che l’accertamento di responsabilità non aveva costituito oggetto di censura
con il gravame di merito, cosicché alcuna carenza argomentativa può segnalarsi in questa sede
sul punto.
Si ignora inoltre sia quanto, in maniera circostanziata, viene citato in sentenza a sostegno della
decisione di esclusione delle attenuanti generiche, sia la valutazione di congruità della sanzione
applicata, nella specie, in maniera erronea, ma non emendabile per mancata impugnazione
dell’accusa, in misura inferiore al nuovo limite edittale, applicabile in relazione alla data di
consumazione del reato.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 12 aprile 2018
resident

est.

Nell’impugnazione si contesta vizio di motivazione in punto di accertamento di responsabilità, di
mancata applicazione delle attenuanti generiche e di determinazione della pena.

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