Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21491 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21491 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAETANI GIUSEPPE nato il 06/11/1964 a SANT’ELPIDIO A MARE
TESTA EMANUELE nato il 05/10/1968 a FORCE

avverso la sentenza del 16/03/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI DIOTALLEVI;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 16/03/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di SAN BENEDETTO DEL TRONTO, in data
15/03/2013, nei confronti di GAETANI GIUSEPPE e TESTA Emanuele in relazione al reato di cui all’
art. 648 c.p. e il TESTA altresì in ordine al reato di cui all’art. 4 I. n. 110/75

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:
GAETANI GIUSEPPE deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen.
TESTA EMANUELE deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui all’art.4 1.110/75.
I motivi sono inammissibili. Per quanto riguarda il Testa l’inammissibilità del ricorso preclude il
rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un.,
n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266) (reato commesso il 4 luglio 2016).
Per quanto riguarda il Gaetani, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula
dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,
senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/42/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente
da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, anche in relazione alla
omessa riqualificazione d el fatto ai sensi dell’art. 712 c.p. e alla mancata concessione delel
circostanze attenuanti generiche.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie
ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così decis

16/05/2016

responsabilità dell’imputato, alla mancata concessione d elel circostanze attenuanti generiche e alla

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