Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21490 del 12/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21490 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LIVORNO ANTONIO nato il 13/01/1959 a CASTELLO DI CISTERNA

avverso la sentenza del 16/12/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente ANNA PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 12/04/2018

Nell’impugnazione si contesta vizio di motivazione in punto di mancata applicazione delle
attenuanti generiche nella massima estensione.
A seguito della fondatezza del rilievo si eccepisce in ogni caso l’intervento dell’estinzione del
reato per prescrizione.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.
Invero il ricorso non si rapporta in alcun modo alla pronuncia impugnata, ove si è dato
chiaramente conto delle ragioni di fatto che hanno sostenuto il giudicante nella decisione di
escludere il trattamento sollecitato, circostanze la cui esistenza non si contesta, limitandosi a
sollecitare una alternativa decisione in questa sede, estranea all’ambito valutativo rimesso al
giudizio di legittimità.
L’inammissibilità originaria del ricorso, esclude l’instaurazione di un valido rapporto processuale
e quindi la possibilità di considerare rilevante, al fine della maturazione della causa estintiva, il
periodo successivo alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 12 aprile 2018

Antonio Livorno ha proposto ricorso avverso la sentenza del 16/12/2015 della Corte d’appello di
Napoli, che ha confermato l’affermazione di responsabilità in relazione all’imputazione di cui
all’art. 337 cod. pen.

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