Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21489 del 12/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21489 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MALVONE LIBORIO nato il 31/10/1961 a TORRE DEL GRECO

avverso la sentenza del 28/04/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente ANNA PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 12/04/2018

La difesa Liborio Malvone ha proposto ricorso avverso la sentenza del 28/04/2017 della Corte
d’appello di Napoli, che ha confermato l’affermazione di responsabilità in relazione ali’
imputazione di cui all’art. 385 cod. pen.
Nell’impugnazione si contesta vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dello stato
di necessità; in subordine si contrasta la mancata applicazione delle attenuanti generiche.

Invero il ricorso non si rapporta in alcun modo alla pronuncia impugnata, poiché deduce la
presenza di una esimente mai rivendicata nel giudizio di merito, nel corso del quale l’interessato
risulta aver fornito una giustificazione della sua assenza dall’abitazione del tutto differente da
quella descritta nell’impugnazione oggetto di disamina, su cui si fonda la reclamata condizione
di necessità.
Ancor più evidente è l’estraneità ai vizi denunciabili in questa sede della rivendicazione
dell’applicazione delle attenuanti generiche, che viene svolta in maniera del tutto svincolata da
una pregressa disamina di merito al riguardo, e senza individuare il vizio della pronuncia
denunciato in proposito.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 12 aprile 2018

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.

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