Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21487 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21487 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TROUDI ABDELWAHEB nato il 08/09/1982

avverso la sentenza del 24/09/2015 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DIOTALLEVI GIOVANNI;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, con sentenza in data 24/09/2015, applicava nei confronti di
TROUDI ABDELWAHEB la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui
agli artt. 56,628 CP e altro
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento ai criteri di dosimetria della pena.
Il motivo è inammissibile; per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente
ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 – 06/02/2014, in motivazione), la
censura relativa alla determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito
legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso

05/2016

– non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra

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