Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21487 del 12/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21487 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BIRRA ROSARIA nato il 21/09/1987 a NAPOLI

avverso la sentenza del 11/12/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 12/04/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Rosaria BIRRA, con atto a propria firma, ricorre per cassazione avverso la

sentenza in data 11.12.2015, con cui la Corte d’appello di Napoli ha confermato
la sua condanna a pena di giustizia in relazione al reato di evasione (dagli arresti
domiciliari).
Deduce la ricorrente non essere emerso dagli atti “alcun elemento tale da
giustificare una sentenza di condanna”, con conseguente violazione di legge per
via della mancata applicazione del disposto liberatorio dell’art. 129 del codice di

motivazione “in ordine alle ragioni di fatto o di diritto sulle quali è basata la
sentenza di condanna”.
2.

Palese è l’inammissibilità dell’illustrato ricorso, risoltosi nella mera

formulazione degli enunciati astratti in precedenza riportati, senza che gli stessi
siano stati riempiti di contenuto effettivo, con riferimento alla concretezza della
presente vicenda processuale.
La violazione dei precetti stabiliti dall’art. 581 lett. c) del codice di rito
– giusta la formulazione vigente al tempo della proposizione del ricorso, cui
corrisponde l’attuale lettera d) della norma medesima – comporta, dunque,
l’anticipata declaratoria, alla quale segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di giustizia indicata in
dispositivo, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 3.000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018

rito; ciò cui si aggiunge – in tesi – il difetto o comunque l’insufficienza della

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