Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21486 del 12/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21486 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FATHI YASSINE nato il 24/08/1992
avverso la sentenza del 14/07/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Data Udienza: 12/04/2018
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Il difensore di fiducia di Yassine FATHI propone tempestivo ricorso per
cassazione avverso la sentenza con cui, in data 14.07.2017, la Corte di appello
di Bologna ha confermato la declaratoria di colpevolezza emessa dal Tribunale
dello stesso capoluogo per i reati, unificati per continuazione, di cui agli artt. 337
e 582-585 cod. pen., pur riducendo a misura di giustizia la relativa pena
complessiva. Tanto con esclusivo riferimento alla ritenuta aggravante ex art 61
n. 2 cod. pen., malamente – si asserisce – ritenuta pertinente al delitto di
resistenza”, onde “fra reato scopo e reato mezzo potrebbe sussistere un rapporto
di strumentalità grazie alla separatezza delle condotte, in astratto”, “ma non
possono certamente sussistere separatezza e strumentalità, dinnanzi ad
un’azione unitaria che ha cagionato, solo come effetto, il secondo reato”.
2.
Il ricorso, per vero di non facile intellegibilità, è inammissibile, onde
s’impone la relativa declaratoria, con le consequenziali statuizioni previste
dall’art. 616 del codice di rito, nei termini di giustizia di cui in dispositivo.
Le lesioni – che notoriamente integrano un livello di violenza superiore a
quello minimale che rileva quale elemento costitutivo del reato di cui all’art. 337
cod. pen., così legittimando la contestazione dell’autonoma e concorrente
fattispecie di cui all’art. 582 dello stesso codice – rappresentano lo strumento
attraverso il quale il soggetto agente ha posto in essere la condotta di resistenza
nei confronti degli agenti operanti. Ne consegue la manifesta infondatezza della
doglianza e, per l’effetto, la già anticipata declaratoria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018
lesioni, quale “reato mezzo”, laddove “la lesione è effetto dell’azione di