Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21485 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21485 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAIDIK FABIO nato il 17/03/1969 a UDINE

avverso la sentenza del 23/09/2015 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente FRANCO FIANDANESE;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRrTTO

La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 23/09/2015, riformando la sentenza di
assoluzione pronunciata dal TRIBUNALE di TOLMEZZO, in data 18/07/2013, nei confronti di RAIDIK
FABIO condannava l’imputato in relazione al reato di cui all’art. 640 c.p.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo che il procedimento a suo carico “riguarda
più problemi di natura civilistica che reati di natura penale”.
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata ampia e logicamente corretta in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del
delitto contrstato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della

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