Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21483 del 12/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21483 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PISANO SAMUELE nato il 03/06/1977 a CESENA

avverso la sentenza del 21/07/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente ANNA PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 12/04/2018

La difesa di Samuele Pisano ha proposto ricorso avverso la sentenza del 21/07/2017 della Corte
d’appello di Bologna, che ne ha affermato la responsabilità in relazione al reato di cui agli artt.
47 -ter I.n. 354 del 1975 e 385 cod. pen.
Nell’impugnazione si contesta violazione di legge, vizio di motivazione, nonché violazione dell’art.
606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. con riferimento all’affermazione di responsabilità.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 12 aprile 2018

A fronte dei vizi dedotti, l’impugnazione si risolve nella nuova prospettazione degli elementi
difensivi, sottraendosi al confronto rispetto alle argomentazioni confutative specificamente
espresse in sentenza in proposito, così rivelando la formulazione di istanze estranee all’ambito
di cognizione rimesso al giudizio di legittimità.

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