Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21481 del 12/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21481 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AZZOLINA UMBERTO PRIMO nato il 20/12/1959 a PIAZZA ARMERINA
avverso la sentenza del 11/04/2016 del TRIBUNALE di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente ANNA PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 12/04/2018
La difesa di Umberto Primo Azzolina ha proposto ricorso avverso la sentenza del 11/04/2016 del
Tribunale di Messina, che ha applicato la pena in relazione al reato di cui agli artt. 47 comma 8
I.n. 354 del 1975 e 385 cod. Pen.
Nell’impugnazione si contesta violazione di legge con riferimento alla determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 12 aprile 2018
È noto che a seguito dell’applicazione della pena il giudice è chiamato a valutare la congruità
della sanzione indicata dalle parti, analisi emergente dalla pronuncia, e sul punto l’intervento in
sede di legittimità può giustificarsi solo nell’ipotesi di applicazione di sanzione illegittima, neppure
prospettata nell’impugnazione.