Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21480 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21480 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PILEGGI GIANPIERO nato il 16/12/1972

avverso la sentenza del 17/09/2015 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FIANDANESE FRANCO;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 17/09/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, in data 21/03/2013, nei
confronti di PILEGGI GIANPIERO in relazione al reato di cui all’ art. 648 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio
di motivazione, in primo luogo, in quanto il materiale di cui all’imputazione sarebbe stato ritenuto
oggetto di furto sulla base di un mero giudizio di verosimiglianza, in secondo luogo, poichè sarebbe
stato violato l’art. 522 c.p.p., parlando la contestazione di ricettazione di una fontana, mentre la
denuncia di furto fa riferimento a materiale di pietra e granito.
impugnata, in primo luogo, perchè il materiale è stato riconosciuto dal legittimo proprietario, in
secondo luogo, perché la correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza risulta del
tutto evidente dalla circostanza che l’imputato “è stato colto all’atto di assemblare i vari pezzi di
granito e montare la fontana nel suo giardino”.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati sulla base di quanto risulta dalla sentenza

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