Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21480 del 12/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21480 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AHMED ALI nato il 20/02/1986

avverso la sentenza del 17/01/2017 del TRIBUNALE di BOLZANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 12/04/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Avverso la sentenza di applicazione della pena di mesi otto di reclusione,

pronunciata in data 17.01.2017 dal giudice monocratico del Tribunale di Bolzano
per i reati, unificati per continuazione, di resistenza a pubblico ufficiale e
detenzione e cessione di modiche quantità di cocaina ed eroina, ricorre
tempestivamente per cassazione l’imputato, Ali AHMED, il quale, in forza di un
unico motivo di doglianza, deduce violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc.
pen., per avere il giudice “ritenuto acriticamente fondata la colpevolezza

reato e la correttezza della qualificazione giuridica dell’episodio”.
2.

Il ricorso va senza meno dichiarato inammissibile.
E’ principio assolutamente consolidato – avuto riguardo alla disciplina

esistente all’epoca dell’impugnazione e fatta salva dall’art. 1 co. 51 della legge n.
103/2017 – che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le
parti sia da considerare sufficientemente motivata, per quanto qui in particolare
interessa, con il richiamo all’art. 129 c.p.p., sufficiente a dar conto dell’avvenuta
pertinente delibazione, e con la verifica della correttezza della qualificazione
giuridica dei fatti.
A detti criteri si è appunto attenuto il giudice del Tribunale di Bolzano, il
quale, anzi, non solo ha richiamato gli atti rilevanti ai fini della declaratoria di
colpevolezza dello AHMED, ma ha anche descritto i fatti per cui è processo,
pacificamente da ricondursi in seno alle fattispecie oggetto di contestazione.
Essendo peraltro sintomatico che il ricorrente abbia formulato le proprie censure
in termini radicalmente generici, senza neppure specificare a quali degli addebiti
riferirle, tanto meno provvedendo ad indicare gli elementi decisivi oggetto di
mancato apprezzamento ed il preteso, diverso inquadramento giuridico.
Seguono le statuizioni di legge, nella congrua misura di seguito
specificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018

dell’indagato”, senza valutare “l’effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del

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