Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2148 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2148 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GUARNIERI BENITO N. IL 20/10/1985
avverso la sentenza n. 5830/2011 GIP TRIBUNALE di AVELLINO, del
13/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 16/11/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. Il Gup del Tribunale di Avellino, con sentenza emessa il 13/03/2012, ex
art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Benito Guarnieri – imputato
del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309, come contestato in atti
– la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed C 14.000,00 di multa.

2. L’ interessato proponeva ricorso per Cessazione, deducendo violazione di
b) ed e) cod. proc. pen., in

relazione alle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
3. Le censure dedotte n ricorso
manifestamente infondate. Il

no del tutto generiche e comunque
tenuto conto, peraltro, della peculiare

natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed
applicata in atti.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Benito
Guarnieri con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett.

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