Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21479 del 16/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21479 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MY LUCA ELIO nato il 05/02/1984 a NARDO’

avverso la sentenza del 29/05/2015 del GIP TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FIANDANESE FRANCO;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GIP del TRIBUNALE di LECCE, con sentenza in data 29/05/2015, applicava nei confronti di MY
LUCA ELIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 56,
629 e 624, 625 n. 2 e 7 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per
non avere sufficentemente motivato la mancata applicazione dell’art. 129 c.p. e per avere
erroneamente applicato l’aggravante del n. 7 dell’art. 625 c.p.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. E’ principio costantemente affermato dalla
Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la
verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex
art. 129 c.p.p. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688
del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta
correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di
cui all’art. 129 c.p.p.
Anche il motivo di ricorso concernente la contestata aggravante è manifestamente infondato, in
quanto secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di furto, sussiste la
circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, nel caso di chiusura a chiave delle
serrature delle portiere dell’auto parcheggiata sulla pubblica via, in quanto detto accorgimento non
costituisce un grave ostacolo all’azione furtiva; tale circostanza ricorre non solo in relazione
all’azione furtiva avente per oggetto l’auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa
custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facilmente trasportabili
(Sez. 4, n. 21262 del 26/03/2015 – dep. 21/05/2015, Maccio, Rv. 263891).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA