Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21476 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21476 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL GIUDICE GAETANO nato il 22/09/1957 a VICO DEL GARGANO

avverso la sentenza del 29/05/2015 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI DIOTALLEVI;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 29/05/2015, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 27/01/2014, nei confronti di DEL GIUDICE
GAETANO confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP e altro
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– i motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
alla ritenuta responsabilita’ in ordine ai reati di cui all’art. 648 c.p. e 474 c.p, sono inammissibili, in
quanto tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità,
della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più
base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma
1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e
logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula poi dai poteri della Corte di
cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le
più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deci o
Il Consi

/05/2016
Estensore

GIOVA EWIOTALLEVI

Il Presidente
CO FIA DANESE
QO

punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla

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