Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21476 del 12/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21476 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPUZZI MASSIMO nato il 16/04/1969 a CHIETI

avverso la sentenza del 30/01/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 12/04/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Condannato a pena di giustizia per il reato di evasione, ex artt. 47 ter L.

n. 354/1975 e 385 cod. pen., con sentenza del Tribunale di Chieti, integralmente
confermata il 30.01.2017 dalla Corte d’appello di L’Aquila, Massimo CAPUZZI,
per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha impugnato tempestivamente
quest’ultima pronuncia, sulla scorta di un unico motivo di ricorso, con cui assume
essere incorsa la Corte distrettuale in violazione di legge e vizio di motivazione,
per essere pervenuta alla conferma della statuizione di condanna, nonostante

prevista nel provvedimento concessivo della detenzione domiciliare; e, per altro
verso, non fosse chiaro per quale motivo il prevenuto non potesse provvedere là
dove fu trovato a provvedere alle proprie esigenze primarie di vita, per la
soddisfazione delle quali era stato autorizzato ad assentarsi dal luogo di
restrizione.
2.

Il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
La Corte distrettuale, con motivazione congrua e perciò incensurabile

nella presente sede, ha dato conto delle ragioni che l’hanno determinata a tenere
ferma la valutazione già compiuta dal primo giudice, significando come
l’autorizzazione, in effetti concessa al CAPUZZI, ad assentarsi dal luogo di
detenzione domiciliare in Chieti, nella fascia compresa fra le 10.30 e le 12.00,
onde poter soddisfare le proprie “primarie esigenze di vita”, non fosse
compatibile con il suo rinvenimento in Pescara, mentre si accingeva ad “entrare
in uno dei palazzi della zona del c.d. ‘Ferro di Cavallo’ di Pescara, zona nota per il
commercio di sostanze stupefacenti”.
Con detto costrutto il ricorso non si confronta affatto, nella sostanza
limitandosi ad un’apodittica contestazione del suo nucleo centrale, funzionale ad
una non consentita diversa ricostruzione della vicenda, peraltro nemmeno in
concreto delineata.
S’impone, per l’effetto, la già anticipata declaratoria, cui seguono le
statuizioni previste dall’art. 616 cod., proc. pen., nella misura di giustizia
specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018

che, per un verso, nessuna preclusione limitativa di tipo territoriale fosse

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