Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21475 del 12/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21475 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPINELLI FABIO nato il 18/10/1982 a PESCARA
avverso la sentenza del 30/01/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Data Udienza: 12/04/2018
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Condannato a pena di giustizia per il reato di evasione con sentenza del
Tribunale di, Pescara, integralmente confermata il 30.01.2017 dalla Corte
d’appello di L’Aquila, Fabio SPINELLI, per il tramite del proprio difensore di
fiducia, ha impugnato tempestivamente quest’ultima pronuncia, sulla scorta di
un unico motivo di ricorso, con cui assume essere incorsa la Corte distrettuale in
vizio di motivazione, per essere pervenuta alla conferma della statuizione di
condanna, senza “prendere in esame risultanze probatorie acquisite e decisive
rappresentative della inadeguatezza del controllo operato dalle Forze dell’Ordine.
2.
Il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
La Corte distrettuale ha dato conto delle ragioni che l’hanno determinata
a tenere ferma la valutazione già compiuta dal primo giudice, alla stregua delle
modalità del controllo eseguito dagli operanti, dettagliatamente descritte e
ritenute idonee – alla stregua di un apprezzamento lineare e, dunque, tutt’altro
che illogico, tanto meno in termini manifesti – ad attestare la mancata presenza
del prevenuto nell’abitazione in cui doveva trovarsi ristretto.
A fronte di tanto, il legale ricorrente, lungi dal confrontarsi realmente con
il costrutto motivazionale della sentenza impugnata, si limita ad un’apodittica
contestazione, funzionale ad una non consentita diversa ricostruzione della
vicenda, peraltro nemmeno in concreto delineata.
S’impone, per l’effetto, la già anticipata declaratoria, cui seguono le
statuizioni previste dall’art. 616 cod., proc. pen., nella misura di giustizia
specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018
per la configurazione in sé della fattispecie contestata”, in quanto