Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21474 del 12/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21474 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROMANO FLAVIO nato il 28/12/1969 a VITTORIA
avverso la sentenza del 06/07/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Data Udienza: 12/04/2018
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania – che, in data
06.07.2017, ha riconosciuto all’imputato . il beneficio della sospensione
condizionale, per il resto confermando la sentenza del Tribunale di Ragusa, di
condanna dello stesso a pena di giustizia per il reato previsto e punito dall’art.
334 cod. pen. – ricorre il difensore d’ufficio di Flavio ROMANO, il quale deduce,
sulla scorta di un unico motivo di doglianza, “mancanza della motivazione ex art.
606 co. 1 lett. e) c.p.p. della sentenza impugnata, in relazione al secondo motivo
norma incriminatrice, che si connota in termini di dolo, a differenza di quello
richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 335 cod. pen., integrato da mera colpa.
2.
Il ricorso proposto va senza meno dichiarato inammissibile.
La sentenza impugnata va qui letta in uno con quella del Tribunale, di cui
ribadisce la ricostruzione del fatto e la lettura, coerente e lineare, della vicenda
per cui è processo. Vicenda connotata dall’indiscutibile vendita del mezzo di cui
trattasi, ad opera di BULBO Salvatore, incurante del sequestro amministrativo
cui l’auto era sottoposta, e dal necessario contributo causale che il ROMANO
dovette prestargli, non risultando in alcun modo che il prevenuto – che aveva da
curarne la custodia, ne abbia mai denunciato il furto o la sottrazione
momentanea, ovvero ancora abbia richiesto la sostituzione del luogo di custodia.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma, congrua, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018
di appello”, con particolare riferimento all’elemento soggettivo richiesto dalla