Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21473 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21473 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CENA LUIGI nato il 04/06/1982 a CHIERI
JUSSI DANILO nato il 11/06/1983 a TORINO

avverso la sentenza del 30/03/2015 del TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI DIOTALLEVI;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il TRIBUNALE di GENOVA, con sentenza in data 30/03/2015, applicava nei confronti di CENA
LUIGI, JUSSI DANILO, la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui
all’ art. 648 CP e altro
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:
CENA LUIGI deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilità dell’imputato in relazione all’art. 129 c.p.p.
3USSI DANILO deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai criteri di
dosimetria della pena.
E’ principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il
giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo,
invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995,
Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso
di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 c.p.p.; inoltre per consolidato
orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838
del 28/11/2013 – 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena
concordata – e stimata corretta dal giudice di merito – non può essere dedotta in sede di legittimità,
al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di
specie.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili qi colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così de o

6/05/2016

I motivi sono inammissibili.

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